Con la risoluzione n. 2/DF del 20 marzo 2023 (in allegato), il Dipartimento delle Finanze del MEF fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione dell’esenzione dall’IMU nell’ambito del social housing.
In particolare, viene precisato che l’esenzione o un’aliquota ridotta potrebbe essere applicata per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative necessarie per l’assegnazione degli alloggi in questione, purché il comune lo preveda espressamente, stabilendo al contempo anche il periodo entro il quale viene assicurato tale regime agevolativo.
“Si può pervenire alla ragionevole conclusione”, si legge nella risoluzione, “secondo cui, durante il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative in argomento, l’agevolazione non viene meno, poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.
Appare, però, indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale in parola. L’individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare. Indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi.
In quest’ottica, il comune, sempre nell’ambito della citata potestà regolamentare, potrebbe avvalersi anche della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, di diminuire, fino all’azzeramento, l’aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile”.