Fisco

Esenzione Irap Dl “Rilancio”: nuove indicazioni dall'Agenzia delle Entrate

La società nata il 1° ottobre 2019, che ha stabilito una durata di 15 mesi per il primo esercizio sociale, con primo esercizio “a cavallo” (dalla costituzione al 31 dicembre 2020), non deve effettuare i versamenti dell’Irap in scadenza a giugno 2021

giovedì 24 giugno 2021 - Redazione Build News

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La società nata il 1° ottobre 2019, che ha stabilito una durata di 15 mesi per il primo esercizio sociale, con primo esercizio “a cavallo” (dalla costituzione al 31 dicembre 2020), non deve effettuare i versamenti dell’Irap in scadenza a giugno 2021, ossia il versamento del saldo relativo al periodo d'imposta 1° ottobre 2019 - 31 dicembre 2020 e la prima rata di acconto relativo al periodo d'imposta 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021. La ratio dell’articolo 24 del Dl “Rilancio”, quella cioè di sostenere imprese e professionisti colpiti dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria, porta a ritenere applicabile la disposizione agevolativa anche alle attività avviate nel 2019, che certamente non possono aver conseguito ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso all’entrata in vigore del Dl in argomento (19 maggio 2020).

È quanto conferma l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 425 del 22 giugno 2021, sulla base dei chiarimenti già forniti con la risoluzione n. 28/2020 in merito all’applicazione della norma e con specifico riferimento ai contribuenti che esercitano la propria attività in periodi d’imposta non coincidenti con l'anno solare. Norma che, nel dettaglio, stabilisce che:

“1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 [...]; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

2. Il comma 1 si applica» con alcune eccezioni «esclusivamente ai soggetti [...] con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello incorso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”.

Nell’occasione, l’amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che tale disposizione vale anche per gli operatori con esercizio “a cavallo”.

Per completezza, con la risposta in esame, l’Agenzia ricorda, tra l’altro che, “per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i versamenti devono avvenire entro l''ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta – saldo periodo precedente e I^ rata dell'acconto – e l''ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta – II^ rata dell'acconto” (ex articolo 17, Dpr n. 435/2001) e che, naturalmente, per l’istante non sono dovuti.

In sostanza, nel caso in esame, l’istante dovrà considerare come periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 il primo esercizio sociale, che va dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2020, e non sarà tenuto a effettuare i versamenti in scadenza a giugno 2021, ovvero il versamento del saldo relativo al periodo d'imposta 1° ottobre 2019 - 31 dicembre 2020 e del primo acconto relativo al periodo d'imposta 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021.

Infine, l’Agenzia avverte che, essendo l'esenzione in argomento qualificabile come aiuto di Stato, la società dovrà compilare il rigo IS201 del modello Irap 2021, con l’indicazione del codice aiuto generico 999 (paragrafo 1.1.4, circolare n. 25/2020).

In allegato la risposta

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