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Esenzioni dalla Direttiva sulla Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA): novità dall'UE

Pubblicata una Comunicazione della Commissione europea che aiuta le autorità nazionali nell’applicazione delle esenzioni ai sensi della Direttiva VIA (Direttiva 2011/92/UE modificata dalla Direttiva 2014/52/UE)

lunedì 18 novembre 2019 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 386/12 del 14 novembre scorso, è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione europea 2019/C 386/05 recante “Documento di orientamento relativo all’applicazione delle esenzioni ai sensi della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2014/52/UE) — articolo 1, paragrafo 3, e articolo 2, paragrafi 4 e 5”.

Questo documento contiene informazioni aggiornate in merito all’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 2, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), modificata dalla direttiva 2014/52/UE. Questi articoli prevedono esenzioni dal disposto della direttiva VIA. Il presente documento di orientamento contiene il precedente documento della Commissione che chiarisce l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva VIA (Clarification of the application of Article 2(3) of the Environmental Impact Assessment Directive), aggiornandolo, ove necessario.

L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva VIA prevede la possibilità di esentare dal suo ambito di applicazione progetti, o parte di progetti, qualora il loro unico obiettivo sia la difesa o la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile. Se le condizioni di questa disposizione sono soddisfatte, gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la direttiva.

L’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva VIA prevede che gli Stati membri, in casi eccezionali e a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva, possono esentare determinati progetti dalle disposizioni della direttiva, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto. La direttiva VIA specifica le procedure che gli Stati membri e la Commissione devono seguire quando si invoca un’esenzione dalla valutazione dell’impatto ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4. Tuttavia, la direttiva non fornisce alcuna indicazione su come si debba interpretare il termine «casi eccezionali» e l’esperienza dimostra che possono sorgere dubbi su quando sia legittimo invocare le disposizioni dell’articolo in questione. Nell’applicazione di tale esenzione devono essere rispettate altre condizioni (fatto salvo il disposto dell’articolo 7 e tenuto conto della necessità di rispettare gli obiettivi della direttiva).

L’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva VIA prevede la possibilità di esentare un progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica, qualora lo stesso sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico. Come per le esenzioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, nell’applicazione di tale esenzione devono essere rispettate altre condizioni (fatto salvo il disposto dell’articolo 7 e tenuto conto della necessità di rispettare gli obiettivi della direttiva).

Scopo della presente comunicazione è aiutare le autorità nazionali nell’applicazione della direttiva concernente la valutazione dell’impatto ambientale. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) è competente a fornire un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione.

Per poter ricorrere a tali esenzioni, gli Stati membri devono provvedere al pieno recepimento delle disposizioni della direttiva nel proprio diritto nazionale.

SINTESI DEI PUNTI PRINCIPALI

- Le esenzioni alle regole generali devono essere interpretate e applicate in modo restrittivo.

- La difesa o la risposta a emergenze che riguardano la protezione civile di cui all’articolo 1, paragrafo 3, devono rappresentare l’unico obiettivo del progetto in questione ai fini della concessione dell’esenzione generale dall’ambito di applicazione della direttiva.

- L’esclusione della «risposta a emergenze che riguardano la protezione civile» probabilmente non si giustifica se il suo scopo è far fronte a una situazione che poteva essere sia anticipata, sia prevenuta.

- Il termine «casi eccezionali» di cui all’articolo 2, paragrafo 4, deve essere interpretato in senso restrittivo; per essere considerato «eccezionale», lo Stato membro deve dimostrare che il rischio (ad esempio per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica) è «ragionevolmente probabile» e che il progetto previsto è sufficientemente urgente.

- Un criterio importante per giustificare il ricorso all’articolo 2, paragrafo 4, è il fatto che la piena conformità alla direttiva non è possibile, e non solo che si tratta di un caso eccezionale.

- Nel valutare il ricorso all’articolo 2, paragrafo 4, è opportuno considerare la possibilità di svolgere una valutazione parziale o un’altra forma di valutazione, purché gli obiettivi della direttiva vengano rispettati.

- Gli Stati membri devono intervenire rapidamente (prima della concessione dell’autorizzazione) per fornire alla Commissione le motivazioni a giustificazione dell’esenzione.

- L’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 5, si riferisce solo alle prescrizioni in materia di consultazione pubblica.

- Nell’applicare un’esenzione, gli Stati membri devono comunque garantire il rispetto degli altri obblighi previsti dalla direttiva (ad esempio, consultazioni transfrontaliere, disposizioni relative all’accesso alla giustizia) o delle prescrizioni di altre direttive.

In allegato la Comunicazione della Commissione Ue

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