di Franco Metta
Nei giorni scorsi abbiamo riferito della proroga della prima rata al 20 agosto dei contributi previdenziali Inps: un trattamento di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla bozza del decreto interministeriale.
Il decreto stabilisce anche il limite reddituale per avere diritto all’esonero contributivo, ovvero la soglia di 50 mila euro di fatturato, che però è da riferirsi al solo reddito derivante dalla attività afferente la gestione previdenziale oggetto di esonero. Questo amplia di fatto la platea dei beneficiari, rispetto a quanto di solito prevede la normativa.
I titolari di partita Iva versano i contributi in due rate: acconto nell’anno in corso e saldo l’anno successivo. Artigiani e commercianti versano nell’anno in corso un minimo fisso come anticipo, mentre per i professionisti iscritti alla gestione separata l’acconto è in proporzione al reddito dichiarato l’anno precedente. Va da sé quindi che i primi non potranno beneficiare appieno dell’esonero fino a 3.000 euro, non raggiungendo con il loro minimo tale importo, mentre i secondi potranno beneficiare del contributo pieno già con redditi 2020 superiori a 15 mila euro.