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Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti: pubblicato il decreto

L’esonero è concesso nel limite di spesa complessivo di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021. È finanziato dal Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 178 del 2020 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

giovedì 29 luglio 2021 - Redazione Build News

professionisti-autonomi

Sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è pubblicato il decreto interministeriale del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 maggio 2021, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 26 luglio 2021 al n. 2188, di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, nonché dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Art. 1, commi 20-22 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nell'art. 1 del decreto si legge al comma 1 che “Il Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 178 del 2020 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 2.500 milioni di euro, è destinato a finanziare l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, alle seguenti categorie di lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali entro la data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO - gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - e lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. L’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021;

b) professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno;

c) medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021.

2. Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;

b) devono aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.

Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività. Per i soggetti iscritti alle gestioni speciali autonome dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero. Per i soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

3. Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) per il periodo oggetto di esonero devono soddisfare congiuntamente le seguenti condizioni:

a) non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

4. Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 non si applicano i requisiti di cui al comma 2, lettera a) e b).

5. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), già collocati in quiescenza, l’esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

6. L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

7. L’esonero è concesso nel limite di spesa complessivo di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021.

I successivi articoli del decreto disciplinano rispettivamente: i criteri e modalità per la concessione dell’esonero in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (art. 2); i criteri e modalità per la concessione dell’esonero in favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (art. 3); i criteri e modalità per la concessione dell’esonero in favore dei lavoratori autonomi e dei collaboratori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 in quiescenza (art. 4); la conformità al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (art. 5); la clausola di invarianza finanziaria (art. 6).

In allegato il decreto

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