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Esperto generatori di vapore, il Ministero del lavoro sui titoli di studio richiesti

La risposta all'istanza di interpello del Consiglio nazionale degli ingegneri sui requisiti dei componenti della commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

lunedì 4 gennaio 2016 - Redazione Build News

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Quali sono i titoli di studio richiesti per poter essere nominato quale ‘esperto in materia di impianti di generazione di vapore', ai sensi dell’art. 29, comma 1, punto 3), del Regio Decreto n. 824/1927?

Lo ha chiesto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri al Ministero del Lavoro, che ha risposto con l'interpello n. 11/2015 del 29 dicembre (IN ALLEGATO).

PREMESSE. La Commissione per gli interpelli premette che la commissione d’esame per il rilascio del certificato di abilitazione è disciplinata dall’art. 29 del Regio Decreto n. 824/1927 che espressamente prevede “Il certificato di abilitazione è rilasciato dagli uffici dell’Ispettorato del lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita Commissione, nominata dal Ministro per il lavoro e composta:

1) da un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all’ottavo, appartenente all’ufficio dello Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente;

2) dal direttore della sezione dell’Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui delegato;

3) da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore”.

Il Ministero del Lavoro evidenzia che la riforma sanitaria operata dalla legge n. 833/1978 ha determinato tra l’altro la soppressione della suddetta associazione e il trasferimento delle relative competenze agli organi del servizio sanitario preposto alla tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro istituito con D.P.R. 31/07/1980, n. 619 (ora confluito in Inail).

A seguito della cessazione dell’attività dell’A.N.C.C. ed il trasferimento delle relative competenze non omologative alle U.S.L., il Ministero del Lavoro con circolare n. 39 del 29 marzo 1983 forniva indicazioni sulla composizione delle commissioni di esami ed in particolare precisava che il “direttore della sezione dell’Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio” … “deve ritenersi automaticamente sostituito, dal 1° gennaio 1983, da un funzionario, laureato in ingegneria, della U.S.L. territorialmente competente a effettuare i compiti già svolti dall’A.N.C.C., designato dalla U.S.L medesima”.

LE INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE. Il rilascio del certificato alla conduzione dei generatori di vapore è subordinato alla valutazione della commissione al fine di verificare una formazione professionale da parte del candidato idonea a prevenire e, comunque, a gestire nel migliore dei modi gli effetti pregiudizievoli per l’ambiente e la salute che potrebbero derivare sia da errore umano sia da guasto tecnico sia da una non corretta conduzione dell’impianto. Gli esami di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche in relazione al grado di abilitazione da conseguire; il legislatore ha ritenuto pertanto che nella commissione, oltre a due componenti laureati in ingegneria, vi fosse un esperto in materia di impianti di generazione di vapore del quale però non ha ritenuto dover precisare il titolo di studio.

Premesso quindi che la norma non prevede espressamente un titolo di studio di cui deve essere in possesso il “membro esperto”, la sua individuazione rientra nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione deputata al rilascio del certificato di abilitazione. L’individuazione tiene conto della professionalità tecnica del componente in linea con le specifiche competenze nel settore oggetto di esame ed in via preferenziale l’esperto è scelto nell’ambito delle amministrazioni o degli enti con competenza in materia di salute e sicurezza.

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