Fisco

Estensione del regime forfetario: cosa cambia con la Manovra 2019

Sale a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario

giovedì 3 gennaio 2019 - Redazione Build News

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La Legge di bilancio 2019 estende il regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplifica le condizioni di accesso.

Le modifiche – approfondisce la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate - sono dettate dai commi 9-11 dell’articolo 1, che intervengono sulla disciplina istituita - dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) - a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, consistente nella determinazione forfetaria del reddito e nel suo assoggettamento a un’imposta sostitutiva (dell’Irpef e relative addizionali regionale e comunale nonché dell’Irap) con aliquota del 15 per cento.

LA DISCIPLINA IN VIGORE NEL 2018. Trattandosi di regime naturale per chi ne possiede i requisiti, non è richiesto l’esercizio di un’opzione né l’invio di alcuna comunicazione, preventiva o successiva.

Invece, chi avvia un’attività può avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12), di presumere la sussistenza dei requisiti.

REQUISITI DI ACCESSO. Le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell’anno precedente:

- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti (indicati nell’allegato n. 4 della legge istitutiva), diversi a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata. A tal fine, non vanno conteggiati eventuali ricavi/compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai parametri (strumenti dalla cui applicazione, tra l’altro, i contribuenti “forfetari” sono esclusi). Inoltre, in caso di esercizio contemporaneo di più attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si considera il limite più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate

- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5mila euro per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati

- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20mila euro.

CAUSE DI ESCLUSIONE. Non possono avvalersi del regime forfetario:

- coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito

- i soggetti non residenti in Italia, a meno che non siano residenti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo e producano nel territorio nazionale almeno il 75% del loro reddito complessivo (“non residenti Schumacker”)

- coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

- coloro che, contemporaneamente, partecipano anche a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir ovvero a Srl “trasparenti”

- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati eccedenti i 30mila euro.

EFFETTI IVA. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti in regime forfetario:

- non addebitano l’Iva sulle cessioni realizzate né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti

- sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell’imposta

- non sono tenuti alla registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti

- sono esonerati dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione

- sono esonerati dalla dichiarazione annuale e dallo spesometro.

Invece, sono tenuti a:

- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali

- certificare i corrispettivi (tranne che si tratti di attività esonerate per legge)

- integrare le fatture per le operazioni in cui risultano debitori di imposta (reverse charge) e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni

- in caso di cessioni di beni intracomunitarie, indicare in fattura che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, del DL 30 agosto1993, n. 331”

- in caso di acquisti di beni intracomunitari per un importo superiore a 10mila euro e di acquisti di prestazioni di servizi intracomunitarie, iscriversi al Vies, integrare la fattura rilasciata dal fornitore intra, versare l’imposta entro il 16 del mese successivo, compilare l’elenco Intrastat

- in caso di prestazioni di servizi a committente soggetto passivo stabilito in altro Paese Ue, emettere fattura senza addebito d’imposta e compilare l’elenco Intrastat.

Quando si passa al regime forfetario, bisogna rettificare la detrazione dell’Iva effettuata negli anni in cui si era nel regime ordinario, con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati, con l’eccezione di quelli ammortizzabili, la cui rettifica è da eseguire soltanto se non sono ancora trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione ovvero, in caso di fabbricati, dieci anni dall’acquisto o dalla fine della costruzione. La rettifica va operata nella dichiarazione Iva relativa all’ultimo anno in cui si applicano le regole ordinarie, versando l’eventuale imposta dovuta in unica soluzione.

DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE E DELL’IMPOSTA. Il reddito imponibile dei contribuenti in regime forfetario si calcola applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti il coefficiente corrispondente al codice Ateco dell’attività esercitata (allegato n. 4). Da questo si possono scalare i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli versati per i collaboratori familiari (anche quelli non a carico, se non viene esercitato il diritto di rivalsa); l’eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo.

All’imponibile va applicata un’imposta sostitutiva del 15%, che si versa con lo stesso criterio e alle stesse scadenze dell’Irpef, cioè con due acconti (a giugno e a novembre dell’anno d’imposta) e un saldo (a giugno dell’anno successivo). Nel caso di impresa familiare, l’imposta è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori ed è dovuta dall’imprenditore.

Per incentivare l’avvio di nuove attività, l’imposta è ridotta al 5% nei primi cinque anni, a condizione che:

- nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare

- l’attività non rappresenti la mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui essa consista nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni

- se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, i ricavi/compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non superino il previsto limite di accesso.

REGIME FORFETARIO E RITENUTE. I ricavi/compensi realizzati dai contribuenti “forfetari” non devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto. A tale fine, gli interessati devono rilasciare al sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione da cui risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.

A loro volta, i contribuenti “forfetari” non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte su retribuzioni e compensi da loro corrisposti. Tuttavia, in sede di dichiarazione, devono indicare il codice fiscale dei soggetti ai quali hanno corrisposto redditi senza operare ritenute e l’ammontare dei redditi stessi.

DISAPPLICAZIONE E FUORIUSCITA. Chi possiede i requisiti per il regime forfetario può scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari. L’opzione va comunicata con la prima dichiarazione annuale (quadro VO) e vincola per un triennio, trascorso il quale resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la sua concreta applicazione.

Il regime forfetario cessa, per legge, a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso o si verifica una causa di esclusione.

LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 2019. Come anticipato, la legge di bilancio per il 2019 è intervenuta sulla disciplina, con interventi mirati ad ampliarne la portata applicativa.

In particolare, per quanto riguarda i requisiti di accesso:

- è stato elevato a 65mila euro il limite dei ricavi/compensi realizzati nell’anno precedente. Tale soglia è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori - fissati tra 25mila e 50mila euro - differenziati sulla base del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata

- sono stati eliminati gli altri due, legati alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi ai collaboratori, il primo, e al costo dei beni strumentali, il secondo.

Circa, invece, le cause di esclusione:

- è stata cancellata quella rappresentata dalla realizzazione, nell’anno precedente, di redditi da lavoro dipendente o assimilati per un ammontare superiore a 30mila euro

- è stata rafforzata quella relativa alla contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari, aggiungendo il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che “esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”

- per evitare di incentivare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali agevolabili, è stata aggiunta la previsione secondo cui non possono avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

Inoltre:

- il riferimento ai soppressi studi di settore è stato trasferito agli indici sintetici di affidabilità fiscale, che ne hanno preso il posto dal periodo d’imposta 2018. Pertanto, ai fini della verifica dell’unico requisito ora necessario (limite dei ricavi/compensi), non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguamento agli Isa

- è stato chiarito che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65mila euro.

Ricordiamo, infine, che gli operatori rientranti nel regime forfetario non hanno l’obbligo di emettere fatture elettroniche.

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