L'articolo 4 del disegno di legge di Bilancio 2019, presentato al Parlamento, estende l’ambito di applicazione del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 introducendo per l’accesso al regime un’unica soglia di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata.
La relazione illustrativa spiega che il mancato superamento della soglia di ricavi e compensi riferita al periodo d’imposta precedente costituisce l’unico requisito di accesso posto che, al contempo, sono stati eliminati i limiti di accesso relativi al costo dei beni strumentali (20.000 euro) e alle spese per prestazioni di lavoro (5.000 euro) di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 54.
In caso di svolgimento di più attività, ai fini dell’accesso al regime, il limite di 65.000 euro è riferito alla somma dei ricavi o compensi derivanti dalle diverse attività esercitate.
Sono state apportate modifiche alle cause di esclusione di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Le modifiche rispondono alla duplice ratio di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
In particolare, la lettera d) dispone l’esclusione per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del Tuir, ovvero a tutte le società a responsabilità limitata (non più solo a quelle trasparenti di cui all’articolo 116 del Tuir) o ad associazioni in partecipazione.
La lettera d-bis) prevede che i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir, e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, non possono avvalersi del regime agevolato.
Resta invariata l’applicazione delle modalità di determinazione del reddito nonché delle altre disposizioni della disciplina non modificate.
La relazione illustrativa ricorda, inoltre, che in base all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 23 marzo 2018, ai contribuenti che applicano il regime forfettario non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale istituiti con l'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Inoltre, le disposizioni del comma 55, come modificato dal presente articolo, stabiliscono che ai fini della verifica del limite di ricavi o compensi per l’accesso al regime, non si tiene conto degli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 9-bis.
Resta fermo che, in base a quanto previsto dal comma 61 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario comporta, ai fini IVA, la necessità di eseguire la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis 2, del D.P.R. n. 633 del 1972.
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