La pluralità delle valutazioni affidate al consulente tecnico d'ufficio “non esclude di per sé l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, rilevando soltanto ai fini della determinazione giudiziale del compenso medesimo, fissato dalla legge tra una misura minima ed una massima; ciò non esclude, perciò, che possa farsi luogo a unificazione degli onorari relativi alla stima di immobili, suddivisi per gruppi aventi analoghe caratteristiche, relativamente ai quali la valutazione presenta elementi di ripetitività (Cass. 23 settembre 1994 n. 7837)”.
Lo ha ribadito la sesta sezione civile della Corte di Cassazione nella ordinanza n.24241/2017 depositata il 13 ottobre.
Secondo la Cassazione “qualora la consulenza tecnica in materia di estimo abbia ad oggetto una pluralità di immobili, il compenso del consulente viene legittimamente determinato raggruppando le unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche e applicando, sul valore dei singoli gruppi, la percentuale reputata congrua entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dal d.m. 30 maggio 2002”. Pertanto, “nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio in materia di estimo abbia ad oggetto - come nella specie – la determinazione di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve essere condotta, secondo l'art. 13 d.p.r. n. 352/1988, con metodo che tenga conto se vengano in questione immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, e l'importo stimato è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'importo stimato è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative”.