Sentenze

Etichetta energetica aspirapolvere, il Tribunale Ue annulla il regolamento Ue n. 665/2013

Le verifiche di efficienza energetica degli aspirapolvere condotte con un contenitore per la raccolta della polvere vuoto non riflettono le condizioni più vicine possibili alle condizioni effettive di utilizzo

venerdì 9 novembre 2018 - Redazione Build News

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Dal 1° settembre 2014, tutti gli aspirapolvere venduti nell’Unione europea sono sottoposti a un’etichettatura indicante il consumo di energia le cui modalità sono precisate dalla Commissione nel regolamento delegato (UE) n. 665/2013 che integra la direttiva 2010/30/UE sull’etichettatura indicante il consumo d’energia. L’etichettatura mira, in particolare, a informare i consumatori sull’efficienza energetica e sull’efficacia pulente dell’aspirapolvere. Il regolamento non prevede di verificare gli aspirapolvere con il serbatoio per la polvere pieno.

La società Dyson Ltd commercializza aspirapolvere che funzionano senza sacco della polvere. La Dyson sostiene che il regolamento indurrà i consumatori in errore in merito all’efficienza energetica degli aspirapolvere, poiché l’efficacia pulente non sarebbe misurata «durante l’uso», ma solamente con il contenitore per la raccolta della polvere vuoto. Secondo la Dyson, la Commissione europea avrebbe quindi violato, nell’adottare il regolamento, un elemento essenziale della direttiva il quale prevede che il metodo di calcolo della prestazione energetica degli aspirapolvere rifletta condizioni normali di utilizzo.

La Dyson ha chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare il regolamento. Esso, con sentenza dell’11 novembre 2015, ha respinto il ricorso. La Dyson ha proposto impugnazione, che la Corte di Giustizia ha accolto con sentenza dell’11 maggio 2017. La Corte ha constatato che il Tribunale aveva riqualificato uno dei motivi di ricorso della Dyson, considerando che esso contestasse l’esercizio della competenza della Commissione ad adottare il regolamento impugnato. Secondo la Corte, era incontestabile che la Dyson addebitasse alla Commissione di non essere competente ad adottare tale regolamento. A parere della Dyson, infatti, si trattava della violazione di un elemento essenziale della direttiva e non di un errore manifesto di valutazione della Commissione. La Corte ha quindi rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisse su tale motivo di ricorso della Dyson.

Con la sentenza dell'8 novembre 2018, causa T-544/13 RENV Dyson Ltd/Commissione, il Tribunale Ue accoglie il motivo di ricorso della Dyson e annulla il regolamento sull’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere.

Il Tribunale osserva che la Corte, nella sua sentenza, ha statuito che l’informazione al consumatore sul rendimento energetico dei dispositivi durante l’uso costituiva un obiettivo essenziale della direttiva e rifletteva una scelta politica del legislatore dell’Unione europea.

Inoltre, il Tribunale osserva, così come ha fatto la Corte, che la direttiva è volta ad armonizzare le misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali sul consumo di energia «durante l’uso», in modo che essi possano scegliere prodotti «più efficienti».

La Commissione aveva quindi l’obbligo, al fine di non violare un elemento essenziale della direttiva, di accogliere un metodo di calcolo che permettesse di misurare il rendimento energetico degli aspirapolvere nelle condizioni più vicine possibili alle condizioni effettive di utilizzo. Ciò implica che il contenitore per la raccolta della polvere dell’aspirapolvere sia pieno fino a un certo livello, tenuto conto delle esigenze connesse alla validità scientifica dei risultati ottenuti e all’esattezza delle informazioni fornite ai consumatori.

Poiché la Commissione ha adottato un metodo di calcolo del rendimento energetico degli aspirapolvere basato su un contenitore per la raccolta della polvere vuoto, il Tribunale stabilisce che tale metodo non è conforme agli elementi essenziali della direttiva.

Il Tribunale dichiara, dunque, che la Commissione ha violato un elemento essenziale della direttiva e annulla il regolamento poiché il metodo di calcolo del rendimento energetico non è un elemento separabile dal resto del regolamento.

In allegato la sentenza

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