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Etichetta energetica degli aspirapolvere: sentenza della Corte di giustizia europea

Non costituisce un’«omissione ingannevole» il non fornire al consumatore informazioni sulle condizioni di prova che hanno determinato la classificazione indicata sull’etichetta energetica

mercoledì 25 luglio 2018 - Redazione Build News

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Dal 1° settembre 2014, su tutti gli aspirapolvere venduti nell’Unione europea deve essere apposta un’etichetta energetica secondo le modalità precisate dalla Commissione in un regolamento che integra la direttiva sull’etichettatura energetica. L’etichettatura ha in particolare lo scopo di informare i consumatori sul livello di efficienza energetica e sulle prestazioni di pulitura dell’aspirapolvere.

La società Dyson vende aspirapolvere che funzionano senza sacchetto per la polvere, mentre la società BSH vende aspirapolvere, con i marchi Siemens e Bosch, che funzionano nel modo classico con il sacchetto per la polvere.

La Dyson contesta l’etichettatura energetica degli aspirapolvere commercializzati dalla BSH. Tale etichettatura riflette i risultati delle prove di efficienza energetica eseguite con un sacchetto vuoto, in conformità al regolamento. La Dyson ritiene che l’etichettatura energetica di tali aspirapolvere induca in errore il consumatore per il fatto che, in condizioni normali d’uso, il sacchetto si riempie di polvere per cui i pori si ostruiscono e il motore deve sviluppare maggiore potenza affinché l’aspirapolvere mantenga lo stesso potere aspirante. Gli aspirapolvere commercializzati dalla Dyson, che funzionano senza sacchetto per la polvere, non sarebbero soggetti a questa perdita di efficienza energetica nelle normali condizioni d’uso.

La Dyson ha introdotto un’azione contro la BSH dinanzi al rechtbank van koophandel te Antwerpen (Tribunale del commercio di Anversa, Belgio). Quest’ultimo chiede alla Corte di giustizia se, alla luce della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, il fatto di non fornire al consumatore informazioni relative alle condizioni della prova che hanno determinato la classificazione energetica indicata sull’etichetta energetica costituisca un’«omissione ingannevole». Il rechtbank van koophandel te Antwerpen rileva inoltre che la BSH si limita a rispettare le disposizioni del regolamento.

Inoltre, il tribunale belga rileva che la BSH aggiunge, accanto all’etichetta energetica, diversi simboli o etichette che non sono previsti dal regolamento, vale a dire un’etichetta verde con la dicitura «Energy A», un’etichetta arancione con la dicitura «AAAA Best rated: A in all classes» e un’etichetta nera che rappresenta un tappeto con la dicitura «Class A Performance». Esso si chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione autorizzi una simile pratica.

LA SENTENZA DELLA CORTE UE. Nella sentenza odierna causa C-632/16, la Corte di giustizia europea considera anzitutto che la direttiva e il regolamento devono essere interpretati nel senso che nessuna informazione relativa alle condizioni in cui è stata misurata l’efficienza energetica degli aspirapolvere può essere aggiunta sull’etichetta energetica.

A tale riguardo, la Corte nota che il regolamento definisce la struttura e il contenuto dell’etichetta e prevede che su di essa possa essere aggiunta solamente una riproduzione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea. Tale uniformazione mira a consentire una maggiore leggibilità e una maggiore comparabilità delle informazioni ivi contenute a vantaggio dell’utilizzatore finale. Il regolamento osta pertanto a che indicazioni diverse dalla riproduzione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea, compresa ogni informazione relativa alle condizioni della prova dell’efficienza energetica degli aspirapolvere, siano aggiunte sull’etichetta energetica.

Per quanto riguarda la mancanza, in punti diversi dall’etichetta energetica, di informazioni relative alle condizioni della prova, la Corte constata che una «pratica commerciale» ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali si considera ingannevole solo ove le informazioni siano ritenute rilevanti. Orbene, il regolamento non menziona le condizioni della prova nell’elenco esaustivo delle informazioni che devono essere rese note ai consumatori mediante l’etichetta energetica. Ne consegue che una tale informazione non può essere considerata rilevante e che la mancanza di indicazioni sulle condizioni della prova non può costituire un’omissione ingannevole.

La Corte esamina poi se il regolamento osti all’apposizione di altre etichette o altri simboli che richiamino le informazioni menzionate sull’etichetta energetica, come ha fatto la BSH. La Corte osserva che una simile apposizione è vietata ove i) tali etichette o simboli non siano conformi ai requisiti della direttiva e ii) detta apposizione possa indurre l’utilizzatore finale in errore o ingenerare in lui confusione per quanto riguarda il consumo di energia.

La Corte considera che le etichette o i simboli apposti dalla BSH sulla confezione degli aspirapolvere che essa commercializza non sono conformi ai requisiti della direttiva.

Inoltre, sebbene spetti al giudice nazionale stabilire se una tale apposizione possa indurre in errore l’utilizzatore, la Corte rileva che il fatto che i simboli utilizzati dalla BSH non siano graficamente identici a quelli utilizzati sull’etichetta energetica e che essi ripetano la medesima informazione utilizzando al contempo un simbolo grafico distinto, potrebbe dare l’impressione che si tratti di un’informazione differente.

In allegato la sentenza della Corte Ue

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