Il rivenditore tedesco di mobili a basso prezzo Roller ha pubblicizzato sul suo sito Internet una cucina attrezzata. Tale messaggio pubblicitario indicava la classe di efficienza energetica del forno a incasso e della cappa aspirante, senza tuttavia menzionare le gamme delle classi di efficienza energetica riportate sull’etichetta degli apparecchi di cui trattasi.
Un'associazione per la lotta contro la concorrenza sleale ha adito un giudice tedesco con un ricorso volto ad ottenere la cessazione di tale pubblicità per il futuro.
Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia europea se, secondo il diritto dell'Unione, i fornitori e i rivenditori siano obbligati ad indicare la classe e la gamma delle classi di efficienza energetica nella loro pubblicità relativa a forni e cappe. In caso di risposta affermativa, esso desidera sapere in che modo possono farlo.
L'ordinanza della Corte Ue
Nella sua ordinanza del 5 ottobre, causa C-761/22, la Corte constata che i fornitori e i rivenditori di un prodotto devono fare riferimento, nei loro messaggi pubblicitari visivi o nel loro materiale promozionale tecnico, alla classe di efficienza energetica di tale prodotto e alla gamma delle classi di efficienza riportate sull'etichetta del gruppo di prodotti di cui trattasi (in forza del regolamento UE n. 2017/1369, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE). Tale obbligo si applica anche se la Commissione non ha ancora adottato un atto delegato che precisi il modo in cui tale riferimento deve essere effettuato.
La Corte rileva che tale atto delegato non è ancora stato adottato per quanto riguarda i forni e le cappe per uso domestico. Ciò posto, essa riconosce che i fornitori e i rivenditori dispongono di un certo margine discrezionale quanto al modo di fare riferimento alle classi e alle gamme, margine che è tuttavia circoscritto.
Infatti, la pubblicità deve, per quanto possibile, adottare la stessa presentazione delle classi e gamme che compare sull'etichetta energetica del forno o della cappa di cui trattasi. In ogni caso, se tale presentazione non è realizzabile, la classe e la gamma devono apparire in modo leggibile e visibile ed essere configurate in modo da soddisfare le esigenze di informazione del consumatore. La Corte fornisce qualche esempio al riguardo, ferme restando altre possibili soluzioni: la pubblicità può menzionare, in modo leggibile e visibile, la classe e la gamma mediante un'espressione facilmente comprensibile per un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, come «[l]a classe di efficienza energetica di questo modello/prodotto è [lettera pertinente] su una gamma che va da [prima lettera] a [ultima lettera]», oppure ancora indicare la lettera della classe interessata in una freccia il cui colore di fondo deve essere quello della lettera corrispondente della gamma e precisare, accanto a tale freccia, l'ampiezza della gamma mediante un'indicazione o un simbolo equivalente facilmente comprensibile per tale consumatore. Il posizionamento, le dimensioni e il carattere tipografico di tali riferimenti devono essere scelti in modo tale che questi ultimi siano leggibili e visibili e risaltino quindi chiaramente, per detto consumatore, dal messaggio pubblicitario.