Il D.Lgs. n°102/2014 ha modificato nuovamente le norme sull’obbligo dello scarico a tetto previste dal DPR 412/1993 all’art.5 c.9 e seguenti.
A partire dal 19 luglio 2014 possono quindi scaricare a parete:
- GENERATORI A GAS A CAMERA STAGNA CON RENDIMENTO UTILE MAGGIORE O UGUALE A 90+2logPn (caldaia a tre stelle) in caso di sostituzione di generatori già esistenti che scaricavano precedentemente a parete o in canna fumaria collettiva ramificata.
- GENERATORI A GAS A CONDENSAZIONE ECOLOGICI (APPARTENENTI ALLA CLASSE 5 NOx):
- in caso di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti siti in stabili plurifamiliari, qualora non siano presenti sistemi di evacuazione a tetto idonei o comunque adeguabili alle caldaie a condensazione;
- in caso in cui l’obbligo di evacuazione dei prodotti della combustione a tetto sia incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento;
- quando il progettista attesta ed assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. - In caso si installino generatori ibridi compatti, composti almeno da un GENERATORE A GAS A CONDENSAZIONE ECOLOGICO ( classe 5 NOx) e una POMPA DI CALORE AD ALTO RENDIMENTO, dotati di una specifica certificazione di prodotto da parte del costruttore.
Comma 9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla legislazione vigente.
Comma 9 bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
- si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali installati in data precedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna fumaria collettiva ramificata;
- l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- il progettista attesta ed assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
- si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
- vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
- nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
- nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
- nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
- in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive modifiche e integrazioni.