Con il Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2019 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato i seguenti schemi di accreditamento:
- Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146;
- Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146;
- Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni agli Organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria di determinati veicoli a motore, in conformità al Regolamento (CE) n. 307/2008, e predisposto ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.
A conclusione del periodo di transizione di 12 mesi dall’entrata in vigore del D.P.R. 146/2018, ossia a partire dal 24 gennaio 2020, tali schemi abrogheranno i Regolamenti Tecnici RT-28 rev.01, RT-29 rev.02 e RT-30 rev.02.
CONFARTIGIANATO: MOLTO SODDISFATTI, SEMPLIFICAZIONI IMPORTANTI. “Siamo molto soddisfatti, perché intervenendo ai tavoli di confronto siamo riusciti ad ottenere delle semplificazioni importanti rispetto alle versioni precedenti che ci erano state sottoposte”, ha commentato Filippo Luna, consigliere di Confartigianato Termoidraulici con delega agli F-Gas. “La prima vittoria è la certificazione d’impresa semplificata per le ditte individuali, che abbiamo chiesto e ottenuto. Era una richiesta forte di tutta la base degli artigiani e per questo l’abbiamo portata avanti con tanta convinzione. Ora l’impresa individuale, dove l’imprenditore corrisponde alla persona patentata per la gestione degli F-Gas, può contare su un iter semplificato che prevede il solo invio dei documenti senza la visita ispettiva in azienda. Questo, ovviamente, si traduce in un notevole risparmio di tempo e di denaro per tutti gli imprenditori coinvolti quotidianamente nella gestione degli F-Gas”, ha aggiunto Luna.
La guerra di Confartigianato per una normativa più snella e semplice non è ancora finita, però. In ballo restano ancora il decreto sanzioni e la creazione di una banca dati con gli apparecchi soggetti al trattamento degli F-Gas, pompe di calore, frigoriferi, condizionatori d’aria, climatizzatori e lavatrici industriali. “I risultati ottenuti finora saranno vani se il decreto sanzioni, su cui stanno lavorando i tecnici del Ministero, non sarà altrettanto efficace per far rispettare davvero le regole. Quella degli F-Gas è una normativa molto complessa, che finalmente riesce a chiarire e a identificare i responsabili, servono sistemi di controllo efficaci basati su poche regole ma certe e su un quadro sanzionatorio reale – ha continuato Filippo Luna – La seconda battaglia che ci aspetta da qui a breve è quella per una banca dati semplice e snella da utilizzare per tutti gli installatori e manutentori”.
DAL 24 GENNAIO IN VIGORE IL NUOVO DPR F-GAS. Ricordiamo che il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.
Con riferimento al Registro, il D.P.R. - entrato in vigore il 24 gennaio 2019 - si pone l’obiettivo di:
- disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
- disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature.
L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.
Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
e) Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:
a) Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
b) Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).
I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.
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