Entro il prossimo 31 maggio gli operatori interessati alla dichiarazione F-gas dovranno trasmettere all’ISPRA, attraverso il portale Sinanet, le annuali informazioni relative alle quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati, secondo quanto richiesto dall’Art. 16 del DPR n. 43/2012. La dichiarazione riguarda gli operatori di applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 o più kg di gas fluorurati a effetto serra.
La normativa di riferimento identifica l’operatore nella persona o società che abbia l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature o degli impianti. Nella maggior parte dei casi l’operatore è il proprietario dell'impianto, ma quest’ultimo può delegare a una terza persona o a una Società il controllo dell’apparecchiatura o impianto: in questo caso, la trasmissione dei dati spetta al delegato.
Da sottolineare che, in base al DLgs 5 marzo 2013, n. 26, sono previste sanzioni amministrative da mille a diecimila euro per gli operatori che non ottemperano agli obblighi di trasmissione delle informazioni o trasmettano informazioni inesatte o non conformi alle disposizioni. Per chiarire eventuali dubbi riportiamo le FAQ pubblicate da ISPRA
Che cos’è la Dichiarazione F-Gas e come si trasmette all’ISPRA?
La Dichiarazione F-Gas è una comunicazione annuale, contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore ed impianti fissi antincendio con una carica di refrigerante pari o superiore ai 3 kg; essa deve essere inoltrata all’ISPRA, attraverso il portale Sinanet entro il 31 maggio di ogni anno. La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione F-Gas deve essere fatta seguendo le indicazioni riportate nelle ISTRUZIONI. L’utente si deve innanzitutto registrare al portale e, una volta ottenute le credenziali, fare l’accesso al sistema. A questo punto si può iniziare la compilazione della Dichiarazione F-Gas.
La Dichiarazione F-Gas va trasmessa ex novo ogni anno, anche se non ci sono modifiche rispetto alla Dichiarazione trasmessa l’anno precedente?
La Dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno, entro il 31 maggio, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature. Non si tratta quindi di aggiornare la Dichiarazione trasmessa l’anno precedente, ma di compilarne una nuova. Sia i dati riportati nella sezione ‘Anagrafica’ che i dati riportati nella sezione ‘Sede di installazione’ possono essere richiamati dal menù a tendina. Le apparecchiature, invece, vanno inserite nuovamente. Per questo motivo si suggerisce, in caso di numerose dichiarazioni e/o numerose apparecchiature, di utilizzare la modalità ‘caricamento massivo’, in modo da poter gestire i dati attraverso dei file Excel.
Chi deve fare la Dichiarazione F-Gas?
L’obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-Gas è a carico dell’operatore.
Chi è l’Operatore e come si identifica?
La normativa di riferimento identifica l’Operatore nella persona o società che abbia l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature o degli impianti. L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi (devono sussistere contemporaneamente):
- libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
- controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Pertanto nella maggioranza dei casi il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è l’operatore. Il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto può quindi formalmente delegare ad una persona o Società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema: la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta, in quanto operatore (quindi nell’anagrafica relativa all’operatore compariranno i dati della persona o Società delegata). Il proprietario, pur rimanendo Operatore può delegare (delega scritta) ad una terza persona o Società la compilazione della dichiarazione: in questo caso, nell’anagrafica relativa all’operatore dovranno essere riportati i dati del proprietario, mentre i dati della persona o Società che si è fatta carico della compilazione della dichiarazione saranno riportati alla voce ‘Persona di riferimento’.
L’Operatore che ha l’obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-Gas deve essere iscritto al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate?
No, l’operatore può anche non essere una persona/azienda iscritta al Registro di cui all’art. 8 del DPR 43/2012 o in possesso del certificato di cui all’art. 9 del DPR 43/2012. Tali requisiti sono richiesti per i controlli sulle apparecchiature e sugli impianti ai sensi del Regolamento n. 517/2014, ma non per la compilazione e conseguente trasmissione della Dichiarazione F-Gas.
Come regolarsi con eventuali variazioni dell’Operatore da un anno all’altro o nel corso dell’anno di riferimento?
Se da un anno all’altro o nel corso dello stesso anno l’operatore è cambiato, l’ultimo operatore si fa carico della dichiarazione comunicando i dati relativi all’intero periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Sono inclusi in questo caso, per esempio, le variazioni di ragione sociale delle aziende presso le quali risultano installati apparecchiature e sistemi che devono essere dichiarati o la variazione della persona fisica/giuridica alla quale il proprietario ha delegato il controllo effettivo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature considerate.
Come regolarsi se nella medesima sede di installazione sono presenti tipologie di apparecchiature con operatori diversi?
Se ad esempio presso una sede di installazione sono presenti delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento con un Operatore A e un sistema antincendio con un Operatore B, si procederà alla trasmissione di due Dichiarazioni distinte, una per l’Operatore A (con i dati relativi solo alle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento) e una per l’Operatore B (con i dati soltanto relativi al sistema antincendio).
Chi è la Persona di riferimento ai fini della Dichiarazione F-Gas?
La Persona di riferimento è un contatto utile al quale richiedere chiarimenti sui dati dichiarati. La persona di riferimento può essere, ad esempio, un dipendente dell’azienda che risulta come Operatore, oppure chi ha ricevuto dall’operatore una delega per la compilazione della dichiarazione (es. consulente esterno; associazione di categoria; ditta di manutenzione, ecc.). Nella sezione “Persona di riferimento” è possibile indicare anche i dati del proprietario.
Cosa devo fare quando in fase di convalida il Sistema mi dice “Operatore non dichiarato”, mentre io ho compilato correttamente la “sezione Anagrafica”?
Bisogna tornare alla sezione Anagrafica e verificare che i dati che si sono inseriti corrispondano effettivamente all’operatore e non alla Persona di Riferimento. È necessario selezionare attraverso il menù a tendina la voce ‘Operatore’.
Come si effettua la Registrazione al portale?
La registrazione Utente è obbligatoria la prima volta che si accede alla Piattaforma; una volta ottenute le credenziali queste valgono sempre anche gli anni successivi. Lo username non può più essere modificato, mentre la password sì. L’utente deve cliccare su ‘Registrati’ e compilare tutti i campi obbligatori presenti nella maschera di registrazione. Deve poi inserire il codice di convalida, così come è presentato (se si visualizzano lettere maiuscole, digitare lettere maiuscole). In fase di registrazione attenzione si possono verificare alcune situazioni che possono dare luogo ad errori:
- Fare attenzione a digitare bene l’indirizzo e-mail, così come lo username stesso. Possono capitare situazioni di questo tipo: username digitato come ‘barbra’ invece che ‘barbara’ o e-mail digitati come ‘barbara@gmial.com’ invece che ‘…@gmail.com’
- Se si utilizza un indirizzo di posta certificata, abilitare la ricezione anche da parte di indirizzi di posta non certificati comedichiarazionefgas@isprambiente.it.
- Una volta registrati controllate anche la casella di posta indesiderata: a volte le notifiche finiscono nello Spam.
- Una volta ricevuta la mail di notifica con il riepilogo delle credenziali NON DIMENTICATE di cliccare sul link sotto riportato per ATTIVARE le credenziali stesse: se non lo fate quando andrete ad accedere al sistema non vi riconoscerà username e password e vi segnalerà errore. A questo punto dovete inviare una e-mail a dichiarazionefgas@isprambiente.it indicando lo username o l’indirizzo e-mail usato nella registrazione e noi procederemo all’attivazione delle credenziali.
- Una volta ottenute le credenziali… conservatele per non dimenticarle!!!
- Se si dimentica username e/o password, essi possono essere richiesti, cliccando su ‘forgot password’. Arriverà una e-mail all’indirizzo che avevate indicato al momento della registrazione con il riepilogo delle credenziali. Una volta entrati nell’area di lavoro è poi possibile anche modificare la password.
Mi sono registrato, ho inserito username e password ma il sistema non mi fa entrare nell’area di lavoro: cosa fare?
Quando la registrazione utente è stata completata con successo il sistema notifica automaticamente all’indirizzo e-mail indicato per la registrazione una conferma della registrazione stessa. Nella notifica è incluso il riepilogo dei dati dell’utente, le credenziali di accesso e un link per l’attivazione delle credenziali stesse. E’ quindi necessario fare clic sul link di attivazione per rendere operative le proprie credenziali di accesso; non utilizzando il link di attivazione e provando ad usare username e password per accedere al sistema si otterrà il messaggio “ID o password errati”. Qualora il link di attivazione non dovesse consentire l’attivazione delle credenziali di accesso l’utente è invitato a inoltrare adichiarazionefgas@isprambiente.it la notifica di conferma di registrazione, così facendo potrà ottenere la verifica e la soluzione del problema di accesso.
Mi sono registrato, ma non ho ricevuto la mail di notifica con il riepilogo delle credenziali: cosa devo fare?
Se dopo essersi registrati correttamente non si riceve la mail di notifica di avvenuta registrazione con il riepilogo delle credenziali e il link di attivazione:
- controllare nella casella di posta indesiderata;
- se l’utente si è registrato indicando un indirizzo di posta certificata, si accerti di aver abilitato la ricezione anche da parte di indirizzi di posta non certificati;
- attendere un paio di giorni, potrebbero verificarsi dei ritardi nell’invio automatico delle notifiche da parte del Server ISPRA.
Qualora non si fosse riusciti quindi ad attivare le credenziali, l’utente è invitato a inoltrare a dichiarazionefgas@isprambiente.it una e-mail, riportando i dati inseriti al momento della registrazione (nome, cognome, indirizzo e-mail, username).
Rispetto allo scorso anno è cambiato l’indirizzo e-mail associato alla Registrazione Utente: cosa devo fare?
Se sono sopravvenute modifiche dell’indirizzo e-mail associato alla registrazione di un utente, bisogna inviare una e-mail all’indirizzodichiarazionefgas@isprambiente.it indicando il vecchio e il nuovo indirizzo e-mail e noi provvederemo alla modifica dello stesso.
Cosa si intende per “Sede di installazione” nella Dichiarazione F-Gas?
La sede di installazione è proprio il luogo dove si trovano fisicamente le apparecchiature o i sistemi considerati ai fini della dichiarazione (immobile xx, supermercato yy, magazzino zz, negozio ww). Ad esempio se si sta inserendo una Dichiarazione relativa ad una banca, alla voce ‘sede di installazione’ può essere indicato ‘Banca AA - Filiale n. xx’.
Quante Dichiarazioni F-Gas bisogna presentare se ho più apparecchiature e più sedi di installazione?
Le apparecchiature e i sistemi fissi oggetto della Dichiarazione F-Gas sono ubicati presso “sedi di installazione”. Ai fini della Dichiarazione F-Gas è quindi necessario far riferimento alla “sede di installazione” considerando tutte e sole le apparecchiature presenti in quella sede e che risultano incluse nel campo di applicazione della normativa di riferimento. Gli operatori di apparecchiature/impianti dislocati in sedi di installazione diverse devono compilare una dichiarazione per ciascuna sede di installazione: è questo per esempio il caso di operatori con più punti vendita o filiali o stabilimenti produttivi presso i quali sono installate apparecchiature o sistemi considerati ai fini della dichiarazione. Per chi deve trasmettere numerose Dichiarazioni F-Gas è disponibile la funzione “Caricamenti massivi”.
Che cos’è il Codice ATECO e quale bisogna dichiarare?
l codice ATECO identifica l’attività economica svolta presso la sede di installazione delle apparecchiature oggetto della dichiarazione. Generalmente il codice ATECO è una sequenza di tre coppie di cifre separate da punti. Ai fini della dichiarazione è richiesto di selezionare il codice corrispondente alle prime due coppie di cifre (cioè il codice a 4 cifre).
Nella sede di installazione non è presente alcuna attività economica: quale codice ATECO devo indicare?
Qualora presso la sede di installazione non sia svolta alcuna attività economica (es. un condominio, una abitazione privata) è richiesto di utilizzare il codice fittizio “00.00 – Altro non classificato altrove”, prima voce dell’elenco di codici proposti dal sistema di compilazione.
Quali sono le apparecchiature oggetto della Dichiarazione F-Gas?
Ai fini della dichiarazione le apparecchiature e sistemi considerati sono FISSI (cioè non in movimento durante il loro funzionamento) e appartengono alle seguenti tipologie:
- refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o di prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali);
- condizionamento dell’aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell’aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello);
- pompe di calore (estraggono energia dall’ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate);
- sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito).
Inoltre, ciascuna apparecchiatura o sistema appartenente ad una delle citate tipologie deve contenere una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra. Nonostante l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 517/2014, l’unità di misura del limite di carica di refrigerante ai fini della Dichiarazione F-Gas è sempre espresso in kg e non in CO2 equivalenti, e pari quindi a 3 kg. Per quanto detto sopra sono quindi certamente esclusi dal campo di applicazione della dichiarazione per esempio:
- impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli o, più in generale, su tutte le tipologie di mezzi di trasporto;
- sistemi di refrigerazione montati su tutte le tipologie di mezzi di trasporto;.
- l’attrezzatura utilizzata per la ricarica degli impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli;
- gli estintori portatili (perché tipicamente durante il loro funzionamento sono in movimento);
- tutte le apparecchiature che utilizzano esclusivamente sostanze refrigeranti o estinguenti diverse dai gas fluorurati ad effetto serra (es. R-22, CO2, sabbia, ammoniaca, etc);
- tutte le apparecchiature contenenti refrigeranti o estinguenti a base di gas fluorurati ad effetto serra che prese individualmente hanno carica complessiva minore di 3 kg.
Quante apparecchiature bisogna indicare nella Dichiarazione F-Gas?
Ai fini della Dichiarazione F-Gas è necessario indicare il numero delle apparecchiature per tipologia, presenti presso una sede di installazione. La normativa fa riferimento alle applicazioni fisse: alle apparecchiature per la refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e ai sistemi per la protezione antincendio. In generale un’applicazione è un insieme di componenti e tubazioni all’interno dei quali il gas fluorurato ad effetto serra circola. Presi due punti distinti di una struttura, se una molecola di gas fluorurato può fluire da un punto all’altro, allora i due punti appartengono alla stessa struttura. Ciò significa che nel caso, per esempio, di:
- un impianto di condizionamento dell’aria tipo “multi split” è necessario considerare solo il numero di apparecchi contenenti la carica circolante con gas fluorurato ad effetto serra (tipicamente le “unità esterne”);
- un impianto tipo “VRV” costituito da una unità esterna collegata ad un numero di unità interne dipendente dalla fascia di potenza della macchina esterna, le linee frigorifere partono dall’unità esterna e terminano nelle unità interne. In questo caso unità esterna ed interne costituiscono un sistema complesso che ai fini della dichiarazione conta come una sola apparecchiatura (indicare 1 nella sezione relativa a tipologie e numero di apparecchiature);
- un sistema/impianto antincendio è ragionevole pensare che ad un sistema corrispondano uno o più serbatoi interconnessi con la sostanza estinguente contenente i gas fluorurati ad effetto serra, in questo caso il numero da indicare nella dichiarazione è il numero di sistemi e non quello dei punti di emissione della sostanza estinguente.
• Esempio 1. un fabbricato con 10 serbatoi interconnessi ciascuno con capacità di 2 kg di sostanza estinguente a base di gas fluorurati ad effetto serra è collegato ad una rete con 200 ugelli. In questo caso poiché i serbatoi sono interconnessi la capacità equivalente del sistema è pari a 20 kg di carica a base di gas fluorurati ad effetto serra pertanto il sistema ricade nel campo di applicazione della dichiarazione. Il numero di sistemi antincendio è in questo caso 1 (non 10 e non 200).
• Esempio 2. Una azienda opera in una sede di installazione costituita da due fabbricati contigui, ciascuno dei quali ha un sistema fisso di protezione antincendio uguale a quello descritto nell’Esempio 1. In questo caso l’operatore deve dichiarare che il numero di sistemi antincendio è pari a 2.
Come dichiaro un’apparecchiatura con più circuiti?
Se in una apparecchiatura sono presenti più circuiti separati contenenti gas fluorurati si invita a procedere come segue:
- indipendentemente dal numero di circuiti considerare sempre come una sola apparecchiatura ai fini della compilazione della sezione “tipologia apparecchiature” della dichiarazione
- ai fini della compilazione della sezione “Informazioni” della dichiarazione si invita a compilare adottando uno dei seguenti criteri:
1. i circuiti contengono lo stesso gas: si considera un circuito equivalente avente per carica la somma delle cariche dei singoli circuiti e per quantità aggiunte, recuperate/eliminate la somma delle corrispondenti quantità rilevate per i singoli circuiti.
2. I circuiti contengono gas diversi: si compilano un numero di righe della sezione “informazioni” pari al numero di circuiti indicando però sempre come carica circolante la somma delle cariche circolanti nei singoli circuiti.
Cosa devo scrivere nel campo della Dichiarazione F-Gas “Codice Apparecchiatura”?
Il campo Codice apparecchiatura corrisponde al Numero di riferimento indicato nel “Registro dell’Apparecchiatura” di cui all’art. 15 del DPR 43/2012. Il dato deve essere inserito obbligatoriamente e deve essere coerente con quanto indicato nel registro dell’apparecchiatura/libretto di impianto. Qualora l’Utente non avesse a disposizione il numero di riferimento (cioè qualora il libretto di impianto o il registro dell’apparecchiatura non fossero ancora disponibili) può scegliere di indicare ad esempio il numero di matricola dell’impianto, o un codice da lui assegnato che identifichi univocamente l’apparecchiatura/impianto in questione (e che non cambi ovviamente di anno in anno).
Quali sono i gas fluorurati considerati ai fini della Dichiarazione F-Gas?
Secondo l’articolo 2 del Regolamento UE n. 517/2014 i gas fluorurati ad effetto serra sono gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi, l’esafluoruro di zolfo e altri gas ad effetto serra, contenenti fluoro elencati nell’Allegato I o miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze. Relativamente alle miscele, ai fini della Dichiarazione F-Gas, quelle da considerare sono tutte quelli che soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri: contengono almeno una delle sostanze pure elencate nell’Allegato I. Il GWP complessivo della miscela deve essere maggiore o uguale di 150. La lista delle sostanze pure e in miscela risultante, considerata ai fini della dichiarazione, è disponibile in formato pdf nella sezione “Informazioni utili”. Lo stesso elenco di sostanze pure e in miscela è già inserito nel sistema informatico per la compilazione delle dichiarazioni. Si precisa ancora che i CFC (clorofluorocarburi), gli Halon, gli HCFC (idroclorofluorocarburi) e quindi anche R-22, pur essendo gas fluorurati ad effetto serra, non sono considerati ai fini della dichiarazione. L’uso di queste famiglie di sostanze è disciplinato dal Protocollo di Montreal che ha previsto la loro graduale eliminazione in quanto lesive dello strato di ozono stratosferico. Ciò significa che le apparecchiature fisse con carica circolante costituita esclusivamente da R-22 (o da altri HCFC o da CFC o da Halon) non devono essere considerate ai fini della dichiarazione.
Cosa devo fare se la mia apparecchiatura contiene una miscela non presente nella lista?
Poiché non è completamente nota la lista delle sostanze presenti nelle apparecchiature è possibile che la lista delle sostanze disponibili nel sistema non permetta di selezionare il gas contenuto nelle apparecchiature da dichiarare. Ciò può accadere soprattutto nel caso delle miscele. Nel caso in cui la miscela refrigerante contenuta nell’apparecchiatura/impianto che l’utente deve dichiarare non fosse presente nella lista delle sostanze, ma si tratta di un gas fluorurato ad effetto serra, preghiamo di scrivere a dichiarazionefgas@isprambiente.itsegnalando la mancanza della miscela e riportandone anche la sua composizione.
Come compilo il campo “Motivo dell’aggiunta o del recupero o della eliminazione” se non ci sono stati interventi sulle apparecchiature?
Qualora nell’anno di riferimento le “emissioni” dalle apparecchiature siano state pari a zero (cioè le quantità aggiunte, recuperate o eliminate sono “0”) si richiede comunque all’utente di indicare convenzionalmente che il motivo dell’aggiunta o del recupero o della eliminazione è “manutenzione”.
Ho un’apparecchiatura contenente R-22 sottoposta nell’anno di riferimento a sostituzione con una delle sostanze della Dichiarazione F-Gas: cosa devo fare?
Ai fini della dichiarazione se l’apparecchiatura considerata ha una carica complessiva pari almeno a 3 kg e se la sostanza contemplata dalla dichiarazione è stata introdotta nell’anno di riferimento in quantità pari almeno a 3 kg allora è necessario considerare anche questa apparecchiatura ai fini della dichiarazione F-Gas. Nel compilare la dichiarazione sarà necessario indicare la quantità di carica circolante e compilare il campo “quantità aggiunta” indicando i kg di sostanza aggiunta (se la sostituzione è stata completa allora la quantità aggiunta sarà pari alla carica totale). L’esempio descritto è generalizzabile anche al caso di impianti nei quali la carica circolante, costituita da una sostanza diversa da R-22 e non compresa nell’elenco ai fini della dichiarazione, è stata parzialmente sostituita da un gas compreso nell’elenco delle sostanze considerate ai fini della dichiarazione.
Mi sono accorto di aver trasmesso una Dichiarazione errata o non dovuta: cose devo fare per annullarla?
Una volta convalidata una Dichiarazione non può più essere cancellata dall’Utente. Se l’Utente si accorge di aver trasmesso una Dichiarazione errata deve seguire la seguente procedura:
- Inviare una e-mail all’indirizzo dichiarazionefgas@isprambiente.it (oppure direttamente dal format in ‘Contatti’) con oggetto ‘Dichiarazione errata’, allegando il pdf della Dichiarazione erroneamente trasmessa.
- Provvederemo noi alla cancellazione della dichiarazione dal vostro account.
- Contestualmente, procedere all’inserimento di una nuova Dichiarazione corretta.
Sono in ritardo con la trasmissione della Dichiarazione: posso trasmetterla? Sono soggetto a sanzioni?
Il Portale permette di compilare e trasmettere anche le Dichiarazioni F-Gas relative agli anni passati. Nel momento in cui si inizia la procedura di compilazione della Dichiarazione, si deve quindi selezionare l’anno esatto al quale la dichiarazione fa riferimento. Una volta convalidata e trasmessa, le dichiarazioni relative agli anni passati, vengono automaticamente archiviate nella sezione Storico del proprio account. Gli aspetti sanzionatori sono di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Per avere informazioni in merito potete rivolgervi a: info.fgas@minambiente.it