È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.7 del 9 gennaio 2019 il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante “Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006”.
Il nuovo DPR F-gas, che entrerà in vigore il 24 gennaio 2019, nel definire le modalità attuative nell’ordinamento italiano del predetto Regolamento (UE) n. 517/2014 relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche: individua il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità competente a interloquire con gli operatori e le imprese; interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese; individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati; istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas; stabilisce, infine, l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.
Il nuovo Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.
NASCE LA BANCA DATI. Principale novità introdotta dal decreto, che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca Dati, gestita dalle Camere di Commercio, che dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-gas vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantirne una maggiore tracciabilità.
Alla Banca dati, imprese e persone certificate dovranno comunicare informazioni sulle installazioni, manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-gas che effettueranno.
Secondo gli installatori della CNA, nel far gestire la Banca Dati alle Camere di Commercio il Ministero dell’Ambiente sta delegando ad un ente terzo un proprio compito specifico. Non si può pertanto pretendere che un servizio che dovrebbe essere pubblico e gratuito sia erogato a pagamento.
Nel nuovo DPR sono state eliminate alcune criticità del vecchio decreto più volte evidenziate da CNA Installazione Impianti come l’obbligo della redazione di un piano di qualità secondo la norma UNI 10005 previsto dall’allegato A del vecchio DPR 43/2012, ma non dai Regolamenti europei.
Da segnalare anche i tempi più congrui (30 giorni) che hanno gli operatori per inserire i dati nella Banca rispetto ad ipotesi circolate in precedenza (5 giorni).
CNA INSTALLAZIONE E IMPIANTI: “ORA RAPIDAMENTE IL DECRETO SULLE SANZIONI”. “Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del “nuovo” Decreto f-gas si è conclusa la prima parte della revisione dell’intera legislazione che regolamenta l’utilizzo dei gas fluorurati e l’installazione e la manutenzione degli impianti che li contengono. All’appello”, commenta CNA Installazione e Impianti, “mancano ora i nuovi Regolamenti Tecnici sulla certificazione di persone ed imprese che ACCREDIA dovrebbe varare a breve e, soprattutto, il Decreto sulle sanzioni, che andrà a sostituire il DM 16 febbraio 2013, che dovrà prevedere le sanzioni da comminate a chi installa impianti contenenti f-gas senza avere la necessaria certificazione ed a chi li vende a chi non è autorizzato ad installarli”.
Da questo punto di vista – afferma Carmine Battipaglia, Presidente CNA Installazione Impianti – ci auguriamo che il Ministero della Giustizia, che dovrà emanare il ‘Decreto Sanzioni’, sia conseguente con quanto previsto dal Regolamento europeo e preveda sanzioni severe per chi installa impianti che contengono f-gas senza certificazione in modo da stroncare sul nascere ogni tentativo di concorrenza sleale alle imprese in regola. Analogamente, ci attendiamo la stessa severità nei confronti di chi gli f-gas li vende liberamente, anche in rete, senza alcun controllo circa il reale possesso della certificazione da parte di chi compra.
Su questo aspetto, la recente decisione di Amazon di rimuovere spontaneamente dalla propria piattaforma la vendita di f-gas sino a quando non verranno messi a punto precisi meccanismi di controllo, crea un precedente di cui si dovrà necessariamente tener conto:
Speriamo che il virtuoso comportamento che in questa vicenda ha avuto Amazon – prosegue Battipaglia – induca anche altri marketplace ed i megastore del ‘fai da te’ a comportarsi di conseguenza e ad istituire procedure che verifichino, prima della vendita, l’effettivo possesso della certificazione di chi acquista f-gas. In caso contrario, saremo costretti a difendere in tutte le sedi i legittimi diritti ed interessi non solo dei nostri associati, ma dell’intera categoria.
In allegato il nuovo DPR