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F-gas, pubblicato il regolamento Ue sulle etichette per prodotti e apparecchiature

Sulla GUUE è pubblicato il regolamento di esecuzione della Commissione europea (previsto dal regolamento UE 2024/573 su F-gas) che disciplina il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra

venerdì 6 settembre 2024 - Alessandro Giraudi

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Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Serie L del 3 settembre scorso è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 è abrogato e i riferimenti ad esso si intendono fatti al nuovo regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato al nuovo regolamento.

Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature

Ricordiamo che il Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra, entrato in vigore l’11 marzo 2024, all'articolo 12 disciplina l'etichettatura e le informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature.

I seguenti prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas sono immessi sul mercato, forniti successivamente o messi a disposizione di qualsiasi altra persona soltanto se etichettati come: a) apparecchiature di refrigerazione; b) apparecchiature di condizionamento; c) pompe di calore; d) apparecchiature di protezione antincendio; e) commutatori elettrici; f) generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, compresi gli inalatori predosati; g) tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra; h) solventi a base di gas fluorurati a effetto serra; oppure i) cicli Rankine a fluido organico.

L’etichetta riporta le seguenti indicazioni: a) l'indicazione che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra o che il suo funzionamento dipende da tali gas; b) la denominazione industriale accettata per il gas fluorurato a effetto serra o, in mancanza, la denominazione chimica; c) a decorrere dal 1° gennaio 2017, la quantità espressa in peso e in CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra contenuta nel prodotto o nell’apparecchiatura o la quantità di gas fluorurati a effetto serra per la quale è progettata l’apparecchiatura e il potenziale di riscaldamento globale di tali gas.

L'etichetta riporta le indicazioni seguenti, se del caso: a) un riferimento che i gas fluorurati a effetto serra sono contenuti in apparecchiature ermeticamente sigillate; b) un riferimento che il commutatore elettrico presenta un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1 % riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante.

Qualora i prodotti o le apparecchiature siano stati riadattati e i gas fluorurati a effetto serra siano stati modificati, tali prodotti o apparecchiature sono rietichettati con le informazioni aggiornate.

L'etichetta è leggibile chiaramente e indelebile ed è posta: a) vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati a effetto serra; oppure b) sulla parte del prodotto o dell’apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti.

L'etichetta è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la merce deve essere immessa sul mercato, messa a disposizione o fornita.

Formato delle etichette: il nuovo regolamento Ue

In merito al formato delle etichette, il nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 del 2 settembre stabilisce tra l'altro che “Le informazioni risaltano in modo nitido sullo sfondo dell’etichetta e hanno una dimensione e una spaziatura che le rendono leggibili chiaramente. Se le informazioni stabilite dal presente regolamento sono aggiunte in un’etichetta esistente, le dimensioni dei caratteri non sono inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti sull’etichetta o, se del caso, su targhette esistenti, altre etichette di informazione del prodotto o foglietti illustrativi.

Tutta l’etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto o all’apparecchiatura e da essere leggibili in normali condizioni di funzionamento, al momento dell’immissione sul mercato e per tutto il periodo nel quale il prodotto o l’apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra o il loro funzionamento dipende da questi gas.

L’etichetta reca la dicitura seguente: «contiene gas fluorurati a effetto serra».

Le informazioni sul peso dei gas fluorurati a effetto serra, se necessarie, sono espresse in chilogrammi o grammi e il CO2 equivalente è espresso in tonnellate, utilizzando i valori del potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra elencati nella colonna «GWP» degli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2024/573.

Se l’apparecchiatura è precaricata con gas fluorurati ad effetto serra o ne dipende per il suo funzionamento e questi gas possono essere aggiunti in un luogo diverso dal sito di produzione senza che la quantità totale risultante sia indicata dal fabbricante, l’etichetta riporta la quantità caricata nel sito di produzione o la quantità per cui l’apparecchiatura è progettata e prevede uno spazio in cui il fornitore o, se del caso, l’installatore dell’apparecchiatura inserisce, prima della messa in funzione, la quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunta in un luogo diverso dal sito di produzione e la quantità totale risultante”.

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