Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Serie L del 20 settembre 2024 è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 della Commissione europea del 19 settembre 2024 che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas.
Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661. I riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 si intendono fatti al nuovo regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato al nuovo regolamento.
Il portale F-Gas
Il regolamento (UE) 2024/573 ha istituito un sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra («portale F-Gas»).
Per garantire il corretto funzionamento del portale F-Gas e l’attuazione dei necessari controlli doganali e di vigilanza del mercato, è importante specificare i requisiti per le imprese che devono possedere una registrazione valida nel portale per poter svolgere determinate attività.
Gli obblighi per la registrazione
Con il nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473, la Commissione europea ha definito gli obblighi di informazione per la registrazione nel portale F-Gas (art. 2), gli obblighi di informazione supplementari per la registrazione nel portale F-Gas (art. 3), l'obbligo di aggiornare le informazioni (art. 4), il rifiuto, la sospensione e la cancellazione delle registrazioni da parte della Commissione (art. 5), lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione (art. 6), il trattamento dei dati personali delle imprese nel portale F-Gas (art. 7).
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