Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Serie L del 9 settembre è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione del 6 settembre 2024 che stabilisce, a norma del regolamento UE 2024/573, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione.
Regolamento in vigore dal 29 settembre 2024
Il regolamento, che entrerà in vigore il 29 settembre prossimo, si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:
a) controlli delle perdite delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573;
b) installazione delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
c) riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
d) recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, delle pompe di calore e delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi refrigerati.
Il regolamento si applica anche alle persone giuridiche che svolgono per altri soggetti attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 e le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi.
Il regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante delle apparecchiature di cui all’articolo 1, ossia: a) apparecchiature fisse di refrigerazione, b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore, c) apparecchiature fisse con cicli Rankine a fluido organico, d) unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, e) unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.
Pubblicato anche il regolamento Ue sulle etichette
Ricordiamo che sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Serie L del 3 settembre scorso è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.