Con l’approvazione delle modifiche alla D.G.R. 46-11968 del 2009, la Regione Piemonte ha inserito una nuova deroga all’obbligo del riscaldamento centralizzato oltre le quattro unità abitative che, nel caso di mancato funzionamento dell’impianto dovuto a morosità, permette al cittadino/condomino in regola coi pagamenti di installare un impianto di riscaldamento autonomo e garantirsi il servizio per la sua abitazione.
La Giunta regionale del Piemonte ha armonizzato i contenuti dello stralcio di Piano regionale per la qualità dell’aria, relativo al riscaldamento, con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale in materia di efficienza energetica.
È stato inoltre prorogato al 30/9/2018 il termine fissato per l’adeguamento emissivo delle caldaie installate tra l’ 1/1/2003 e il 24/2/2007, mentre resta ferma la data ultima prevista per gli impianti più vetusti e inquinanti.
ELIMINATO L'OBBLIGO DI COIBENTAZIONE DEGLI EDIFICI A “CASSAVUOTA” IN CASO DI RITINTEGGIATURA. Gli interventi di armonizzazione tra le normative riguardano anche l’eliminazione dell’obbligo di coibentazione degli edifici a “cassavuota” in caso di ritinteggiatura e le modalità di calcolo del fabbisogno energetico delle abitazioni, che saranno riviste alla luce nel nuovo Piano per la qualità dell’aria, in corso di revisione da parte delle strutture competenti.