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Facciate edifici civili, in Gazzetta Ufficiale il decreto con la regola tecnica antincendio

Pubblicato il decreto 30 marzo 2022 le cui norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili sostituiscono i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015

lunedì 11 aprile 2022 - Redazione Build News

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È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 di venerdì scorso il decreto 30 marzo 2022 del Ministero dell'interno, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Il provvedimento – in allegato - entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella GU.

Le norme tecniche si applicano alle chiusure d'ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.

Le norme tecniche sostituiscono i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 3 AGOSTO 2015. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e' aggiunto il seguente capitolo «V.13 - Chiusure d'ambito degli edifici civili», per le chiusure d'ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attivita' che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:

a) siano gia' in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;

b) siano state progettate sulla base del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 attualmente vigente, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019.

Nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 dell'allegato 1, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea. Con apposita disposizione saranno individuati tali metodi nonche' i relativi criteri di accettabilita' ai fini dell'impiego, anche in funzione delle caratteristiche dell'edificio di installazione.

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