In data 29 marzo il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione si è espresso su una richiesta di parere da parte di Consip spa in merito alla procedura da seguire relativamente alla gara “Facility management 4”, oggetto di una nota indagine giudiziaria (LEGGI TUTTO). La richiesta di parere riguardava la rilevanza di fatti corruttivi individuati in una ordinanza cautelare emessa dal gip presso il tribunale di Roma ai fini della eventuale adozione di provvedimenti in autotutela di aggiudicazioni già effettuate. L’Anac, dopo aver precisato che l’articolo 38 del dlgs. 163/2006 (vecchio Codice dei contratti pubblici) impone di non procedere alla stipula del contratto solo in presenza di una sentenza passata in giudicato, ha però precisato che fatti di rilevanza penale, anche se non accertati in via definitiva, possono essere qualificati quali grave illecito professionale e giustificare in base a una valutazione discrezionale della stazione appaltante l’emissione di provvedimenti in autotutela. Spetta dunque a Consip stabilire se i fatti contestati dall’autorità giudiziaria possano motivare l’esclusione dalla gara FM4 del concorrente.
SCUOLE BELLE. Sempre in data 29 marzo il Consiglio dell’Autorità ha affrontato anche un’altra richiesta di parere giunta da Consip, relativa alla possibilità di partecipare a gare successive a quella per i servizi di pulizia nelle scuole (cd. “Scuole belle”) da parte delle imprese sanzionate per intesa anticoncorrenziale dall’Agcm col provvedimento n. 25802/2015. L’Anac, con una lunga e articolata motivazione, ha affrontato varie questioni che riguardano la configurabilità del cosiddetto illecito professionale previsto dal dlgs. 163/2006 (articolo 38, la lettera f) e su delicati su profili di carattere inter-temporale connessi all’entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
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