La legge 27 gennaio 2012 n. 3, all’art. 14-ter ha introdotto nell'ordinamento italiano un nuovo tipo di procedura concorsuale: la liquidazione del patrimonio.
Con il messaggio n. 4968 del 24 luglio 2015, l'Inps fornisce alcune informazioni generali sulla procedura e le istruzioni tecniche ed amministrative per l’istruttoria delle domande.
ALLA PROCEDURA POSSONO ACCEDERE ANCHE GLI STUDI PROFESSIONALI. Possono accedere a questo tipo di procedura i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) - quindi, a titolo esemplificativo: persone fisiche che non svolgono attività di impresa - professionisti ed altri lavoratori autonomi - imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art. 1 L.F., imprenditori agricoli, start up innovative di cui all’art. 25 DL 179/2012 - a condizione che, nei 5 anni precedenti la richiesta di apertura della procedura, non abbiano fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal capo II della citata Legge n. 3/2012 (accordo del debitore, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio).
MODALITÀ DI INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA. L'Inps evidenzia che la liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 presenta molte affinità con il fallimento e con la liquidazione coatta amministrativa; tuttavia, questa procedura può essere aperta solo nei confronti di datori di lavoro non soggetti alla Legge Fallimentare, di conseguenza, il Fondo di garanzia potrà intervenire alle condizioni previste dall’art. 2, comma 5 della L. 297/82.
I REQUISITI PER ACCEDERE. Come noto i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono: cessazione del rapporto di lavoro subordinato; dimostrazione che il datore di lavoro non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al RD 267/1942 (fallimento, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa); insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro; esistenza del credito per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione rimasto insoluto.
Il requisito dell’accertamento dell’esistenza del credito nella procedura di liquidazione del patrimonio viene ottemperato con l’ammissione del credito stesso nello stato passivo del datore di lavoro anche se non è stato precedentemente accertato in giudizio, diversamente da quanto avviene nelle altre ipotesi di intervento del Fondo ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L. 297/82.
Per questa ragione, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione, potranno presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia solo dopo il deposito dello stato passivo definitivo.
Quindi, in assenza di osservazioni, la domanda potrà essere presentata dopo che il liquidatore abbia definitivamente approvato lo stato passivo da lui stesso redatto; oppure, nel caso in cui, a seguito di contestazioni non sanabili, gli atti siano stati rimessi al giudice, la domanda potrà essere presentata in seguito al decreto del giudice che approva lo stato passivo; se è stato proposto reclamo contro il decreto, la domanda dovrà essere presentata dopo la relativa decisione.
I termini di prescrizione della domanda di intervento del Fondo, potendo questo tipo di procedura essere equiparata ad un pignoramento positivo, si intendono sospesi per la durata della liquidazione e decorrono nuovamente dalla data del decreto di chiusura della procedura.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: copia del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012; copia autentica dello Stato Passivo definitivo redatto dal liquidatore o dal giudice incaricato; modello SR52 compilato dal Liquidatore nominato dal Tribunale; copia del decreto di chiusura della procedura (se ricorre il caso); copia autentica dei provvedimenti di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione (se ricorre il caso).