Ancora un aggiornamento delle Faq (risposte alle domande frequenti) del Ministero dell'Ambiente sui Criteri ambientali minimi – CAM - per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017.
EMISSIONE DEI MATERIALI. Rispetto alla versione del 17 aprile, nella nuova versione del 12 giugno 2018 c'è tra l'altro un chiarimento in merito all'emissione dei materiali:
Criterio 2.3.5.5 - Emissione dei materiali
D: Nel caso di “altre pavimentazioni” quali, nello specifico, pavimentazioni autolivellanti cementizie applicate in loco e costituite da più strati, cosa deve essere testato? Ogni singolo strato o lo strato più superficiale? Spesso queste pavimentazioni, infatti, sono composte da più “strati” di cui uno più o possono essere cementizi, ma nelle quali lo strato più esterno di finitura è assimilabile a un primer o ad un prodotto verniciante.
R: Poiché la specifica tecnica fa riferimento all’emissività del prodotto finito e poiché le pavimentazioni autolivellanti vengono applicate in loco e sono costituite da più strati, è necessario valutare se le emissioni provengano solo dallo strato più superficiale o anche da uno o più degli altri strati. A seconda dei casi e delle specifiche di ogni prodotto, dovrà essere calcolata l’emissività totale, che dovrà rispettare i limiti di emissione riportati in tabella. Le emissioni dovranno perciò essere calcolate per quegli strati per cui c’è emissività. Spetta al produttore stabilire quali siano gli strati emissivi, in base alla specificità di ogni prodotto, e fornire adeguata documentazione a supporto.
PRESTAZIONE ENERGETICA. È stata inoltre modificata la risposta relativa al quesito concernente la prestazione energetica:
Criterio 2.3.2 Prestazione energetica
D: La data di riferimento del 2019 riportata al terzo capoverso non trova corrispondenza con quanto indicato nelle Tabelle 1-4 dell’Appendice B del DM 26.06.2015 (in allegato) dove sono previsti solo due scaglioni temporali: 2015 e 2021. È un refuso?
R: Si, è un refuso. Le parole “…, relativamente all’anno 2019” vanno intese come ““…relativamente all’anno 2021”.