È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre scorso il Decreto 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle PA.
Il Decreto, che entrerà in vigore il 6 novembre 2020, attua una norma che prevede che l’eventuale rifiuto da parte di Amministrazioni Pubbliche di fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere puntualmente motivato. In particolare, vengono previste cinque specifiche cause di rifiuto:
a. fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento
b. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura
c. omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci
d. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci
e. omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Sono diversi i benefici attesi a seguito del provvedimento. L’introduzione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche consentirà di risolvere le criticità segnalate, tramite le loro associazioni di categoria, da molti fornitori della PA. Allo stesso tempo, contribuirà ad accrescere l’efficienza del processo di spesa, assicurando la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle Amministrazioni Pubbliche e quindi la velocità della procedura e la puntualità dei pagamenti degli operatori economici che forniscono beni e servizi.
Infine, saranno ridotte le differenze tecniche esistenti tra il processo di fatturazione elettronica tra privati e PA (nell’ambito del settore “business to Government”) e tra privati (nell’ambito del “business to business” e del “business to consumer”).
In allegato il Decreto