Incentivare gli utenti del dispacciamento ad una programmazione delle immissioni e dei prelievi secondo i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, nel contempo mitigando le sistematiche distorsioni che caratterizzano il meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento.
È quanto si propone l'Autorità per l'energia che ha posto in consultazione un documento – Dco 316/2016/R/EEL – con le proposte di interventi prioritari per la revisione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi nel mercato dell'energia elettrica.
Il documento analizza le criticità insite nella regolazione vigente degli sbilanciamenti, illustra i principi base che dovranno ispirare la riforma organica di questa materia in coerenza con il quadro regolatorio europeo in corso di predisposizione (balancing guidelines), e infine espone gli orientamenti finali per una modifica transitoria della regolazione degli sbilanciamenti da adottare a partire da gennaio 2017 nelle more della riforma organica.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità osservazioni e suggerimenti in forma scritta entro e non oltre il 18 luglio 2016.
SBILANCIAMENTI PER UNITÀ DI PRODUZIONE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI NON PROGRAMMABILI. Nel documento l'Aeegsi evidenzia che attualmente le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili sono soggette ad un regime specifico introdotto con la deliberazione 522/2014/R/eel che prevede una scelta fra due alternative:
a) regolazione standard come le altre unità di produzione non abilitate sull’intero ammontare degli sbilanciamenti;
b) regolazione a prezzo zonale all’interno di una banda differenziata per fonte con applicazione di una componente perequativa zonale e regolazione come le altre unità di produzione non abilitate per gli sbilanciamenti eccedenti la banda.
Secondo le modifiche proposte dall'Autorità, le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili che optassero per l’alternativa a), andrebbero incontro ad una regolazione a prezzi duali con bande, al pari delle unità di consumo e delle unità di produzione non abilitate.
In alternativa alla regolazione standard per le unità non abilitate, le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili potrebbero comunque optare per l’alternativa b), ovvero l’applicazione di una regolazione zonale con componente perequativa zonale all’interno delle bande differenziate per fonte introdotte dalla deliberazione 522/2014/R/eel che non verrebbero modificate. La componente perequativa verrebbe calcolata ipotizzando l’applicazione di una valorizzazione single pricing all’interno delle bande (quindi senza alcuna modifica rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente). Agli sbilanciamenti eccedenti le bande verrebbero invece applicati i prezzi duali.