La presidente FINCO Carla Tomasi ha indirizzato un commento alla Commissione 4° del Senato della Repubblica in merito alle Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici.
Di seguito riportiamo il testo a firma della Presidente Carla Tomasi:
"Si apprende che Codesta Spettabile Commissione, ha inserito tra i rilievi al Correttivo in oggetto il ripristino della possibilità, giustamente interdetta, di consentire che ai fini della qualificazione possano essere utilizzati anche i lavori subappaltati e non eseguiti direttamente, anche per le specifiche categorie.
Ciò in apparente, si ripete apparente, ossequio alla normativa comunitaria sul tema del subappalto.
A prescindere dal fatto che tale normativa evocata da Codesta Spettabile Commissione riguarda, nel caso, i soli lavori sopra soglia, cioè non oltre il 5% del totale in termini numerici, la scrivente Federazione rimane basita da un orientamento che contrasta uno dei principali aspetti introdotti nel Correttivo e cioè quello - di palmare evidenza ed importanza - relativo al fatto che ciascuno possa qualificarsi per i lavori che è in grado di fare e che ha effettivamente svolto: diversamente sarebbe come dire che chi ha organizzato una sala operatoria può operare!
Con tutte le conseguenze in termini di qualificazione delle maestranze, di qualità dell'opera pubblica e non ultimo di garanzia di sicurezza nei cantieri (e per gli utenti) rispetto alla quale non sarebbero più in alcuno modo accettabili postume condanne sull'organizzazione del mercato delle costruzioni, ad incidente avvenuto.
Si ritiene che le prescrizioni comunitarie in tema di subappalto siano state già ampiamente adempiute con l’inserimento, nel DLgs 36/23, di alcune previsioni (da FINCO non condivise), quali la integrale subappaltabilità delle lavorazioni non prevalenti, attività super-specialistiche incluse, il subappalto a catena, altrettanto libero, e con l’eliminazione del ribasso massimo tra appaltatore e subappaltatore.
Andare oltre non sarebbe rispondere alle prescrizioni comunitarie ma solo danneggiare gli appalti, le imprese realmente qualificate ed, in ultima istanza, la credibilità dei lavori pubblici del Paese.
Si ricorda che la Legge Delega (L 78/22 art. 1, comma 2, lettera s)) parla chiaramente di… <<attività effettivamente eseguite>> ai fini della qualificazione delle imprese.
Con l'occasione si allega posizione Finco sullo Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Atto del Governo sottoposto a Parere Parlamentare n. 226), attirando l’attenzione su pagina 1.
Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti con ogni compatibile urgenza".