Fondazione Promozione Acciaio, ente culturale attivo dal 2005 rappresentante della filiera delle costruzioni in carpenteria metallica (Associazioni, produttori, trasformatori e commercianti, costruttori, produttori di macchine utensili e progettisti), unitamente alla Federazione FINCO (40 Associazioni per 13.000 imprese specialistiche e superspecialistiche in Italia), esprime forte preoccupazione sulla pressione esercitata circa la revisione di alcuni aspetti salienti del Codice dei contratti pubblici, particolarmente in tema di subappalto, per addivenire ad una liberalizzazione che invece il Legislatore ha già, a più riprese, bocciato ritenendo, giustamente, che tale istituto nel nostro Paese debba continuare a essere regolamentato.
Non si sta parlando del subappalto di opere semplici, che ben si prestano ad essere affidate attraverso questa fattispecie, ma di opere specialistiche e super specialistiche che spesso (per non dire quasi sempre) hanno a che fare con la sicurezza e con i beni più preziosi della collettività. Gli esempi sarebbero molti: dalle dotazioni passive di sicurezza stradale agli impianti tecnologici sofisticati, dal restauro dei beni culturali alla carpenteria metallica, dall’archeologia al verde storico, dalle fondazioni alle facciate continue, etc.
Fondazione Promozione Acciaio ribadisce il pieno sostegno al Nuovo Codice degli Appalti (Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, modificato con il successivo Correttivo - Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017) e si augura che siano mantenuti senza modifiche gli articoli che riguardano il subappalto, la OEPV, l’obbligo del progetto esecutivo per le gare, la qualificazione dell’appaltatore ed il ricorso all’appalto integrato solo nei casi adesso contemplati. Premesso quanto citato in precedenza, il codice è sicuramente perfettibile. E’ obbligo segnalare con sgomento, che da più parti si tende ad intendere la “semplificazione” quale annullamento di alcuni argomenti invece di cercare la loro ottimizzazione mediante la correzione degli svantaggi riscontrati. La posizione di Fondazione Promozione Acciaio è avallata dai documenti inviati in precedenza alle diverse sedi istituzionali.
- Il subappalto è una tematica delicatissima soprattutto in riferimento al limite del 30%. Il Codice chiede che i lavori si svolgano in proprio e che si possa subappaltare entro certi limiti. Il limite del 30% sul complessivo dei lavori deve essere tutelato. Inoltre, deve essere conservato anche il pagamento diretto al subappaltatore. Altra questione da lasciare immutata è il ribasso massimo del 20% che l’appaltatore può applicare al subappaltatore su un determinato lavoro. È necessario qualificare meglio chi lavora nel settore pubblico e il subappalto è l’anello debole della catena anche perché è potenzialmente soggetto alle infiltrazioni malavitose.
- Le attività c.d. superspecialistiche che, in ragione della loro peculiarità, hanno meritato dal Legislatore un trattamento differenziato rispetto ad altre categorie di lavorazione, ma che rischiano di essere completamente svuotate di significato se i particolari requisiti che vengono loro chiesti si limitassero alla fase della qualificazione e non venissero richiesti/riconfermati nella fase dell’esecuzione. Poiché il nuovo Codice non riprende letteralmente l’art. 40 del DLgs 163/06, che prevedeva opportunamente ed esplicitamente che “I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ……”, si potrebbe correre il rischio, non remoto, che i requisiti di specializzazione delle c.d. SIOS vengano richiesti per la sola fase di qualificazione e non anche per quella di esecuzione con ciò stesso vanificando la ragion stessa del loro esistere: la presenza di “notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica”.
- L’impostazione del nuovo Codice deve partire da stazioni appaltanti qualificate che sappiano gestire anche la fase esecutiva; negli ultimi due anni - forse non casualmente - non si sono fatti passi in avanti sotto questo nodale profilo.
- L’offerta economicamente più vantaggiosa. Il meccanismo andrebbe migliorato per far sì che vinca l’offerta tecnica migliore. I soci di Fondazione Promozione Acciaio, identificano positivamente l’“Offerta economicamente più vantaggiosa” condividendo l’impostazione concettuale giacché è possibile valutare sia la parte economica sia quella tecnica e tecnologica ed organizzativa delle imprese. In particolare viene condiviso quanto riguarda i criteri di valutazione citati nelle linee guida n. 2: “la pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture……. Non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato”. Infatti, indica quanto sia importante che la stazione appaltante definisca degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza da attribuire a ciascuno di essi. Infine, si considera che il massimo ribasso comporta con sè una logica deviante che premia soltanto chi fa il prezzo più basso, abbassando notevolmente la qualità del costruito e l’allungamento i tempi di esecuzione. L’esperienza dimostra che nel passato questo ha comportato, addirittura, un aumento dei costi previsti, perciò sarebbe auspicabile che le stazioni appaltanti si servissero sempre di più di gare con Offerta economicamente più vantaggiosa.
- Inoltre, non viene condiviso il previsto innalzamento a 2.5 milioni della soglia applicabile agli affidamenti di lavori attraverso la procedura negoziata da parte delle Stazioni Appaltanti, nell'ambito del decreto semplificazioni.
Nell’intento di evitare ad un ritorno a posizioni già vissute in questi anni dalle Pubbliche Amministrazioni, stravolgendo il codice stesso ed abbassando la qualità finale dell’opera realizzata, Fondazione Promozione Acciaio auspica il mantenimento immutato dell’attuale impianto del Codice degli Appalti.