È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre il decreto 9 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture, recante Ripartizione delle risorse, per il secondo semestre dell’anno 2021, di cui al decreto 5 aprile 2022, recante: «Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione».
Il provvedimento, pubblicato anche sul sito istituzionale del Mit, approva, in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel secondo semestre dell’anno 2021, la ripartizione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione (di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modifiche ed integrazioni), nella misura di 103.495.893,03 euro, come indicato nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.
Erogazione delle risorse
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 5 aprile 2022, le risorse sono assegnate ai soggetti indicati nell’Allegato 1 nella misura ivi riportata. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, il Ministero ha riconosciuto un’anticipazione nella misura pari al 50 per cento dell’importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Controlli e procedura di recupero
Qualora, a seguito dei controlli anche a campione, venga accertata l’insussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Fondo, si provvederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.