Sulla Gazzetta Ufficiale n.213 del 27 agosto è stato pubblicato il decreto 10 agosto 2020 del Ministero dell'Interno, recante “Definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158”.
Questo decreto fissa i parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei 160 milioni del Fondo nazionale istituito dalla Legge 158/2017, cosiddetta “Salva Borghi”.
Il Fondo, che aveva una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2017 e incrementato di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è destinato ai piccoli Comuni per il finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico sociale e all’insediamento di nuove attività produttive.
Per piccoli comuni, la legge specifica che si tratta dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti». Al 1° gennaio 2020 la platea dei piccoli comuni italiani è composta da 5.522 enti.
A distanza di quasi tre anni dall’emanazione della legge, arriva il decreto ministeriali che definisce i requisiti per l’accesso al Fondo per ciascuna delle tipologie di Comuni individuati. Nello specifico, potranno accedere alle risorse le seguenti tipologie:
1. comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico: il parametro è dato dalla misura percentuale dell’area a pericolosità idraulica o a pericolosità da frana sul totale della superficie comunale;
2. comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica: il parametro è dato dal reddito IRPEF mediamente dichiarato nei comuni, calcolato dal rapporto tra l’ammontare complessivo del reddito imponibile nel comune e il numero dei contribuenti;
3. comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981: il parametro è dato dal rapporto percentuale tra la popolazione rilevata nell’ultimo censimento rispetto a quella del censimento del 1981;
4. comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici indicatori definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità: il parametro del disagio insediativo è ricavato dalla presenza di almeno una delle seguenti tre condizioni: indice di vecchiaia elevato, bassa percentuale di occupati rispetto alla popolazione, comune rurale;
5. comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali: il parametro è dato dall’ammontare della spesa per interventi e servizi sociali nei comuni rapportata alla popolazione; la misura della scarsa spesa per il welfare locale è determinata dalla spesa media pro capite inferiore alla media italiana;
6. comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani: il parametro è ricavato da indicatori che verificano almeno una delle seguenti due condizioni: comuni non coperti da infrastrutture di rete per l’accesso Internet e comuni distanti dai centri urbani;
7. comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato: il parametro è dato dal rapporto tra la popolazione rilevata dal censimento e la superficie del comune;
8. comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche sopra elencate: in questo caso il parametro non è stato individuato perché le frazioni non sono rilevate dall’ISTAT dal 1991 nè da altre istituzioni pubbliche;
9. comuni appartenenti alle unioni di comuni montani: il parametro è dato da tutti i comuni appartenenti alle unioni di comuni nonché i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali attraverso unioni o convenzioni. I dati sono di fonte Ministero dell’interno;
10. comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta: il parametro è dato dalla percentuale di superficie del territorio comunale ricadente in un’area protetta rispetto alla superficie complessiva. Le superfici di territorio inserite nell’Elenco ufficiale delle aree protette (EUAP) e nei siti di Natura 2000 sono intersecate con i confini amministrativi dei comuni in modo da definire la misura del territorio comunale ricadente in area protetta;
11. comuni istituiti a seguito di fusione: il parametro è dato dall’inclusione dei nuovi comuni istituiti a seguito di fusioni o incorporazioni tra comuni con popolazione legale fino a 5.000 abitanti, compresi quelli che a seguito di fusione o incorporazione superano i 5.000 abitanti, esclusi quelli nati da fusione o incorporazione con almeno un comune superiore a 5.000 abitanti;
12. comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: il parametro è dato dall’appartenenza del comune alla classe «periferico o ultraperiferico». (fonte: Anaepa Confartigianato)
In allegato il decreto 10 agosto 2020