Con la circolare 21 febbraio 2022, n. 29 l’Inps riepiloga la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (istituito con il decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125) e fornisce le istruzioni relative all’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo.
Il Fondo assicura una tutela a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie.
Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, così come individuato nella tabella allegata alla circolare Inps 31 gennaio 2022, n. 16.
L’ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE. Il Fondo, inoltre, garantisce l’erogazione di una prestazione denominata “assegno di integrazione salariale”. La circolare 29/2022 dettaglia le condizioni di accesso alla prestazione, definisce l’ambito di applicazione, i beneficiari, le cause per le quali può essere richiesta, la misura della prestazione e la durata, la contribuzione correlata e le modalità di compilazione del flusso Uniemens.
La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata 30 giorni prima dell’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall’inizio della stessa. Le istruzioni per la presentazione delle domande sono state fornite con il messaggio 28 settembre 2021, n. 3240. La circolare 29/2022, infine, specifica le modalità di autorizzazione, pagamento e rimborso della prestazione.