Nella Gazzetta Ufficiale n.95 del 9 aprile 2020 è stato pubblicato un avviso di rettifica al Decreto Liquidità (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23) pubblicato nella G.U. n. 94 dell'8 aprile.
La rettifica riguarda l'articolo 12 sul Fondo di solidarietà mutui “prima casa” (“Fondo Gasparrini”). La norma è finalizzata a chiarire che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", secondo la disciplina transitoria di cui all’art. 54 del D.L. n. 18 del 2020 (decreto-legge Cura Italia), rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.
Si prevede, inoltre, che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.
LA RETTIFICA. La rettifica precisa che all'articolo 12, comma 1, anziche': «... i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, ...», leggasi: «... i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, ...».
Art. 28, comma 1 del decreto Cura Italia (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)
1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 27, comma 1 del decreto Cura Italia (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
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