L’articolo 9, comma 3, del Decreto Aiuti quater (decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n.6), ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono nell’anno 2023 spese relative a interventi edilizi detraibili dall’Irpef con percentuale del 90% (art.119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34) e che si trovano in particolari condizioni reddituali (art.119, commi 8-bis e 8-bis.1 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34), cioè con redditi non superiori ai 15.000 euro.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
Istanze fino al 31 ottobre 2023
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 332648 del 22 settembre 2023, sono state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto; in particolare, è stato previsto che l’istanza poteva essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023, e che l’Agenzia delle entrate, al termine del periodo di presentazione, procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate. In particolare, se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, sarà erogato il 100% dell’importo richiesto nell’istanza; se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 10 e il 100 per cento, il contributo da erogare sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale risultante; se, infine, il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10 per cento, il contributo sarà determinato applicando all’importo richiesto la percentuale del 10 per cento.
Contributo fruibile al 100%
Il 24 novembre 2023 il direttore dell’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento (previsto dal punto 3.4 del citato provvedimento del 22 settembre 2023) che rende nota la percentuale di riparto. “Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è inferiore alle risorse finanziarie stanziate stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, la suddetta percentuale è pari al cento per cento”, si legge nel provvedimento.
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