I commi da 743 a 745 della Legge di bilancio 2019, in vigore dal 1° gennaio, dispongono, a valere sulle risorse del cd. Fondo Kyoto, misure per l’estensione dei finanziamenti a tasso agevolato, anche ai soggetti pubblici competenti per edifici scolastici e universitari, adibiti a ospedali, policlinici, a servizi socio-sanitari e ad impianti sportivi, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e risparmio idrico.
Il comma 743 stabilisce che “All’articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « usi finali dell’energia » sono inserite le seguenti: « e di efficientamento e risparmio idrico »;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
a) soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di impianti sportivi di proprietà pubblica non compresi nel piano di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
b) soggetti pubblici per l’efficientamento energetico e idrico di edifici di proprietà pubblica adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari »;
c) ai commi 2 e 3, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;
d) al comma 5, dopo le parole: « di cui ai commi 1 » è inserita la seguente: « ,1-bis »;
e) alla rubrica, dopo la parola: « scolastici» sono inserite le seguenti: « , sanitari, sportivi »”.
Il successivo comma 744 dispone che “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono individuati, ai sensi del comma 8 dell’articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti a tasso agevolato”.
Il comma 745 stabilisce che “All’articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: « che operano » sono sostituite dalle seguenti: « e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attività »;
b) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) al comma 6, dopo le parole: « Ai progetti di investimento presentati » sono inserite le seguenti: « dai soggetti pubblici,»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per lo sviluppo della green economy »”.