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Fondo nazionale per inquilini morosi incolpevoli: in G.U. il decreto da 59,73 MLN per il 2016

Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2016 e revisione dei criteri e delle procedure di accesso ai contributi

martedì 26 luglio 2016 - Redazione Build News

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È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.172 del 25 luglio 2016 il decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30 marzo 2016 recante “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni ,dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualita' 2016 (59,73 milioni)”.

Il provvedimento è stato registrato il 5 luglio scorso alla Corte dei conti.

ART. 1 RIPARTO DELLA DOTAZIONE ASSEGNATA PER L'ANNO 2016. La disponibilita' complessiva di 59,73 milioni di euro, relativa all'annualita' 2016, del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124), attribuita dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, e' ripartita in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto per morosita' emessi, registrato dal Ministero dell'interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le regioni e le province autonome, secondo la tabella allegata.

Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa, di cui all'elenco approvato con delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi, nelle more dell'aggiornamento di detto elenco ai sensi del comma 2-ter dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio 2014, n. 80, i comuni capoluogo di provincia attualmente non inclusi ed i comuni ad alto disagio abitativo individuati dalle programmazioni regionali cui sono destinate le risorse del Fondo unitamente ad eventuali stanziamenti regionali. Qualora le regioni adottino o aggiornino linee guida da seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle attivita' di cui al presente decreto ne danno comunicazione alle Prefetture competenti per territorio e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 2 CRITERIO DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE. Per morosita' incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacita' reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale possono essere dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita' reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

ART. 3 CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI. Il comune, nel consentire l'accesso ai contributi, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, verifica che il richiedente:

a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attivita' lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;

b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosita', con citazione per la convalida;

c) sia titolare di un contratto di locazione di unita' immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidita' accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

ART. 4 DIMENSIONAMENTO DEI CONTRIBUTI. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosita' incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui all'art. 5 non puo' superare l'importo di euro 12.000,00.

ART. 5 FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI. I contributi sono destinati a:

a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosita' incolpevole accertata dal comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;

b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprieta' dei canoni corrispondenti alle mensilita' di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) assicurare il versamento di un numero di mensilita' relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

ART. 6 GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELL'INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA. I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

ART. 7 MONITORAGGIO. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei fondi di cui al presente decreto che degli eventuali stanziamenti regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 8 UTILIZZO RISORSE RESIDUE. Le risorse residue a valere sulle ripartizioni 2014 e 2015 trasferite alle regioni e dalle stesse non ancora assegnate ai comuni sono utilizzate sulla base dei criteri stabiliti nel presente decreto.

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