È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ottobre 2018 il decreto 6 settembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante “Disciplina della garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102”.
A norma dell'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato opera nel caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.
La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.
Il citato decreto 6 settembre 2018 – IN ALLEGATO - stabilisce i criteri, le condizioni e le modalita' della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 102/2014.