È pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 258 di ieri il decreto 30 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1 -septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.
Ricordiamo che l’art. 1 -septies, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, nell’istituire il Fondo per l’adeguamento dei prezzi con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, dispone che, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano stabilite le modalità di utilizzo del Fondo stesso, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell’assegnazione delle risorse.
Al fine di assicurare alle categorie della piccola, media e grande impresa parità di accesso al suddetto Fondo di 100.000.000,00 euro, il suddetto decreto 30 settembre 2021 assegna a ciascuna delle tre categorie una quota parte pressoché equivalente del suddetto Fondo pari a: 34.000.000,00 euro per la categoria «piccola impresa», 33.000.000,00 euro per la categoria «media impresa» e 33.000.000,00 euro per la categoria «grande impresa».
Il decreto 30 settembre 2021 del Mims è disponibile in allegato.