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Fondo per la prevenzione del rischio sismico, in Gazzetta nuova ordinanza della Protezione civile

L'ordinanza disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a 150 milioni di euro

venerdì 18 giugno 2021 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta ufficiale n. 143 di ieri è pubblicata l'ordinanza 20 maggio 2021 n. 780 del Dipartimento della protezione civile.

Questa ordinanza disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle annualità 2019, 2020 e 2021.

Le risorse disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021, pari a 150 milioni di euro, derivanti dall’importo di 50 milioni di euro per ciascuna delle tre annualità, sono destinate, entro i limiti d’importo previsti dall’art. 3, comma 1, al finanziamento delle seguenti azioni:

a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l’emergenza;

b) azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.

È, altresì, consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell’efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell’emergenza di cui all’art. 14.

Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 successive modificazioni ed integrazioni, è ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell’edificio esistente, purché nell’edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall’art. 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. La ricostruzione può essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell’art. 1472 del codice civile, o il contratto di disponibilità di cui all’art. 188 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50.

In allegato l'ordinanza

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