Con atto a prot. 15268/23 del 9 agosto 2023, il Ministero del Turismo ha prorogato alle ore 9.00 del 23 settembre 2023 il termine - originariamente previsto per il 9 settembre - per la presentazione delle domande a valere sul Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica sotto i 5000 abitanti.
Ricordiamo che il Fondo ha come obiettivo la valorizzazione dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, così da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.
Con il Decreto interministeriale prot. n. 7726 del 14 aprile 2023, il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto all’articolo 1, comma 607 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Gli interventi incentivati
Gli interventi perseguibili sono finalizzati a:
- accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;
- sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
- riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;
- potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
- creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
- promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
- ridurre l’impatto ambientale del turismo;
- incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.
Dotazione di 34 milioni di euro
Il Fondo avrà una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 34 milioni, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.