“Dalle informazioni pervenute dalla società che gestisce il Fondo, al 30 giugno 2023 la disponibilità del Fondo Prima Casa è di circa 327 milioni di euro. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 il numero totale delle garanzie riconosciute (sia per il 50 per cento che per l’80 per cento) è stato pari a 35.618, di cui una quota pari circa al 70 per cento è destinato alle categorie di soggetti cosiddetti prioritari”.
Lo ha reso noto la sottosegretaria di Stato per l’economia e per le finanze, Lucia Albano, ieri 1 agosto in commissione Finanze della Camera, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata n. 5-01209, presentata dall’onorevole Mariangela Matera (FDI), sui dati relativi alle risorse attualmente disponibili e allo stato del finanziamento del fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.
Garanzia pubblica per i mutui
La sottosegretaria ha ricordato che il Fondo di garanzia mutui per la prima casa “è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 comma 48, lettera c).
Esso è volto a offrire una garanzia pubblica per i mutui per l’acquisto della prima casa, richiesti da coloro che non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo.
L’ammontare del finanziamento non può superare 250.000 euro e la garanzia è pari, al massimo, al 50 per cento della quota capitale, ovvero all’80 per cento per tutti coloro che, rientrando nelle categorie prioritarie, abbiano anche un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all’80 per cento del prezzo d’acquisto dell’immobile.
Proroga al 30 settembre 2023
Tale previsione è stata, da ultimo, prorogata sino al 30 settembre 2023 in sede di conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (legge 3 luglio 2023, n. 87).
Le categorie di soggetti prioritari
Le categorie in favore delle quali è riconosciuto l’accesso prioritario al beneficio sono le seguenti:
a) giovani coppie che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
b) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi;
c) conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
d) giovani di età inferiore a 36 anni”.