Con il parere n. 02687/2019, l'Adunanza di Sezione del 24 ottobre 2019 del Consiglio di Stato si è pronunciata sullo schema di decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 47, comma 1- quater, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”.
Palazzo Spada ha espresso il suo parere sul regolamento attuativo del Fondo salva opere istituito dal Dl Crescita.
Nella relazione che accompagna la richiesta di parere, il Mit precisa che il decreto: a) ha la finalità di individuare, in conformità alla normativa primaria, i soggetti che possono accedere alle risorse dell’istituito “Fondo salva opere”, individuando, secondo i criteri posti dal predetto articolo 47 del decreto legge n. 34 del 2019, il relativo ambito di applicazione, tanto sul piano oggettivo, tanto su quello soggettivo; b) delinea il procedimento che deve essere seguito dai beneficiari delle risorse al fine di ottenere la certificazione dei propri crediti, indicando le modalità di proposizione della relativa istanza, la documentazione da allegare alla stessa ed il destinatario; c) definisce i criteri di erogazione delle risorse per le ipotesi nelle quali le stesse risultassero insufficienti rispetto al numero di istanze presentate, prevedendo la formazione di piani di graduazione delle medesime con cadenza semestrale; d) attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso il quale il Fondo è istituito, il compito di valutare eventuali osservazioni degli aventi diritto ove l’amministrazione aggiudicatrice non provveda sull’istanza di certificazione del credito entro un determinato termine ovvero la disattenda, in tutto o in parte.
Lo schema di regolamento si compone di 6 articoli e di 2 allegati (Allegato A e Allegato B). L’articolo 1 (Oggetto) delimita l’ambito applicativo del decreto. L’articolo 2 (Risorse del Fondo) individua le risorse che alimentano il Fondo salva opere. L’articolo 3 (Accesso alle risorse del Fondo) disciplina la procedura per l’accesso alle risorse del Fondo. L’articolo 4 (Erogazione delle risorse) disciplina la predisposizione dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo e la successiva fase dei pagamenti. Gli articoli 5 (Disposizioni finanziarie) e 6 (Entrata in vigore) contengono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e quella che individua l’entrata in vigore del regolamento.
I 2 allegati – denominati Allegato A e Allegato B - contengono, rispettivamente, il modello di “Istanza di accesso alle prestazioni del Fondo salva opere” ed il modello di “Certificazione del credito per l’accesso alle risorse del Fondo salva opere”. L’Allegato A è richiamato all’articolo 3, comma 1, dello schema di regolamento; l’Allegato B all’articolo 3, comma 5, del medesimo schema.
La richiesta di parere al Consiglio di Stato sul testo dello schema di regolamento ex articolo 47, comma 1-quater, del decreto legge n. 34 del 2019 è stata avanzata in pendenza dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 4 settembre 2019, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. Tale decreto legge – entrato in vigore il 5 settembre 2019 - all’articolo 15 ha introdotto disposizioni correttive ed integrative dei commi 1-bis e 1-ter del decreto legge n. 34 del 2019.
In allegato il parere del Consiglio di Stato