È già scaduto il decreto 12 novembre 2019, n. 144 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il Mef), “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre.
All'articolo 4, comma 4 di questo provvedimento è prevista la scadenza del 10 dicembre 2019 per la presentazione dell'istanza di ristoro da parte delle imprese creditrici: un termine che è anteriore alla data di pubblicazione del decreto in G.U.:
Art. 4. Erogazione delle risorse
1. Entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il Ministero predispone i piani di ripartizione delle somme disponibili sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano state trasmesse al Ministero stesso almeno sessanta giorni prima delle predette date.
2. Le risorse disponibili del Fondo sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura massima del 70 per cento dell’importo certificato.
3. Qualora il 70 per cento dell’importo certificato sia superiore alle somme disponibili per il singolo piano, la ripartizione avviene in misura proporzionale al valore dei crediti certificati e l’eventuale residuo è riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di ripartizione, in base all’ordine cronologico di ricezione delle istanze.
4. Per i crediti di cui all’articolo 47, comma 1 -quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, rispetto alle risorse di cui al medesimo comma per l’anno 2019, è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 20 gennaio 2020. Le relative risorse sono destinate a soddisfare i crediti, per i quali è stata certificata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura del 70 per cento dell’importo certificato. A tal fine i creditori presentano, entro il 10 dicembre 2019, l’istanza di cui all’articolo 3, comma 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 5 gennaio 2020. Ove la certificazione non venga resa entro tale data o l’istanza sia rigettata, in tutto o in parte, si applica l’articolo 3, comma 7.
A questo punto non resta che attendere chiarimenti e indicazioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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