Al fine di dare concreta attuazione ed impulso alle attività connesse con la gestione del fondo “Salva Opere” si è ritenuto riformulare i termini come di seguito: “10 dicembre 2019” in “24 gennaio 2020”; “5 gennaio 2020” diviene “14 febbraio 2020”. Il termine del 20 gennaio 2020 per l’unico piano di ripartizione delle risorse stanziate per l’anno 2019, è differito al 6 marzo 2020. Per le risorse del 2020, il termine ultimo per il riparto è differito al 1 aprile 2020 (dal 1 marzo 2020).
Si è voluta, in tal modo, rispettare la ratio sottesa alle previsioni sulla prima applicazione del DL 144/2019, per cui sono dettati termini specifici per le prime due annualità (2019 e 2020), per lo start-up dell’attività amministrativa de quo.
Si è anche attivato apposito indirizzo di posta elettronica certificata fondo.salvaopere@pec.mit.gov.it ove inoltrare le istanze di accesso al fondo corredate dalle certificazioni dei crediti.
LE RISPOSTE ALLE FAQ. Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state pubblicate le risposte a F.A.Q. con aggiornamenti:
data 17/01/2020
1. Si conferma che, ai fini della sottoscrizione dell’istanza, non è necessaria l’apposizione di firma digitale, essendo sufficiente sottoscrivere il documento cartaceo e scansionarlo per l’invio a mezzo PEC?
R. Sì. Per come è strutturato l’ALLEGATO A al D.I. n. 144 non è obbligatorio sottoscrivere l’istanza in modalità digitale, essendo prevista l’allegazione del documento d’identità del legale rappresentante alla stessa.
2. Si conferma che la documentazione da allegare all’istanza non deve essere munita di autocertificazione di copia conforme all’originale ai sensi del DPR. N. 445/2000?
R. No. La documentazione da allegare all’istanza di cui all’ALLEGATO A deve essere munita di autocertificazione di conformità all’originale in possesso del dichiarante.
3. Si conferma che, nel caso di credito verso un unico soggetto debitore ma relativo a più lavori pubblici e dunque più CIG, tale credito può essere insinuato al Fondo Salva Opere con un’unica istanza?
R. No. L’istanza che il soggetto creditore inoltra alla stazione Appaltante compilando l’ALLEGATO A deve essere relativo ad un solo contratto individuato da CUP e CIG, a cui dovrà seguire unica e relativa certificazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Si conferma che, per i crediti relativi ad un determinato rapporto contrattuale ceduti solo in parte (secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3 del Decreto MIT n. 144/2019), si dovrà procedere (x) per la quota parte dei crediti non ceduti, con un’istanza sottoscritta dalla sola impresa debitrice e (y) per la quota parte dei crediti ceduti, con istanza congiunta del cedente/cessionario?
R. Sì.
5. Si conferma che, qualora la documentazione da allegare all’istanza ecceda i 30 MB di peso, tale documentazione potrà essere trasmessa con separati invii di pec, anche successivi all’invio dell’istanza, purché entro il termine del 24 gennaio 2020?
R. No. Si può realizzare un File Transfert
6. Si conferma che l’istanza può essere sottoscritta, alternativamente, dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri?
R. Sì, purché se ne alleghi la procura.
7. Si conferma che l’istanza di accesso al fondo può essere presentata solo per un importo pari al valore nominale dei crediti, esclusi dunque eventuali interessi a qualsiasi titolo maturati dal creditore e/o dal cessionario?
R. Sì.
8. Si conferma che, in assenza del registro contabilità, non occorre allegare all’istanza ulteriore documentazione in luogo del predetto registro?
R. No. È necessario sempre allegare all’istanza il registro di contabilità, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa in materia, per cui si prevede l’attestazione da parte del Direttore dei lavori o del Direttore dell’Esecuzione di avvenuta prestazione e di regolare adempimento del contratto, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, con liquidazione del credito vantato dall’esecutore.
9. Si conferma che, ai fini della presentazione dell’istanza, è effettivamente necessario allegare alla stessa istanza tutte le bolle, per i contratti di fornitura, e documentazione equipollente (SAL, DDT, ecc.), per gli altri contratti?
R. Sì. È necessario allegare tutta la documentazione comprovante l’avvenuta prestazione, tale da garantire la qualità e quantità della stessa nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale del C.S.A., in particolare per i contratti di fornitura o per i sub-fornitori è necessario allegare le bolle relative ai vari materiali affinché la Stazione Appaltante accerti la corrispondenza degli stessi rispetto a quanto riportato negli atti di contabilità del Direttore dei Lavori.