Nella seduta del consiglio del 21 dicembre scorso il Cnappc (Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori) ha deliberato che per il triennio 2017-2019 i Crediti Formativi Professionali (CFP) da acquisire siano limitati a 60, di cui almeno 12 crediti formativi professionali derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche e che la verifica di tali crediti debba essere effettuata su base triennale.
Con il Regolamento adottato dal Cnappc, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 settembre 2013 a seguito del parere del Ministro della Giustizia, emesso in base all’art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, è stato previsto, all'art. 6, comma 3, che l’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
Per il triennio 2014-2016, l'art. 9, comma 3 del Regolamento, trattandosi del primo triennio c.d. sperimentale, ha specificato, in deroga all'art. 6 comma 3 predetto, che i CFP sono limitati a 60, con un minimo di 10 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.
Nella delibera del 21 dicembre 2016 – IN ALLEGATO - si evidenzia che il primo triennio 2014-2016 ha avuto delle inevitabili difficoltà oggettive, legate all’attivazione degli eventi ed attività formative che sono andate realmente a regime solo nel corso del 2016, anche a fronte del perfezionamento nel meccanismo di accreditamento di Ordini e di enti terzi e del ritardo dello sviluppo del sistema operativo informatico finalizzato ad organizzare la registrazione degli eventi di aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
Nella delibera il Consiglio nazionale degli architetti rileva che “sussistono allo stato attuale difficoltà riscontrate da tutti gli iscritti nel conciliare la quotidiana attività professionale, legate al periodo di crisi congiunturale che ancora incide pesantemente sul mercato dell’architettura e dei lavori privati e pubblici”. Considerando il “notevole impegno di tempo che tutti Colleghi debbono dedicare alle attività formative, in ossequio al dovere deontologico di formazione e aggiornamento, è importante raggiungere la finalità di rendere più agevole e snello per gli iscritti l’assolvimento di tale onere”.
Inoltre, “da una valutazione degli obblighi di aggiornamento professionale negli altri paesi della UE emerge che la media dei CFP risulta essere pari a 20 annuali”.
Pertanto, “non appare allo stato attuale coerente mantenere la previsione inserita nel Regolamento relativa all’obbligo di acquisire nel triennio 90 crediti formativi professionali, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi professionali per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali”.
Con le circolari n. 152/2014, n. 78/2015 e n. 81/2015, il Cnappc ha già concesso proroghe alle modalità di acquisizione dei crediti, riducendo il numero dei crediti sanciti nel Regolamento predetto.