“Una percentuale non trascurabile di iscritti non ha adempiuto all’obbligo di aggiornamento professionale per cui, all’inizio del prossimo anno, rischia di trovarsi al di sotto del numero minimo di 30 crediti”.
È quanto si legge nella circolare n. 625 del 9 novembre 2015 con la quale il Consiglio nazionale degli ingegneri ricorda che “nel corso del recente incontro a Cernobbio sulla formazione sono stati forniti dati numerici sulla frequenza ai corsi organizzati per l’adeguamento a quanto previsto dalla normativa in tema di formazione permanente continua, individuando il numero di iscritti che, frequentando detti corsi e utilizzando la possibilità di autocertificazione dei crediti, ha conseguito il numero minimo di crediti (30 CFP) necessari”.
DEFERIMENTO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA. Il Cni ricorda che “nel caso in cui un iscritto compia un atto professionale senza essere in possesso del numero previsto di 30 crediti, il Regolamento prevede il deferimento al Consiglio di disciplina che (tramite un Collegio di disciplina) dovrà esaminare la situazione e decidere se applicare, in modo assolutamente autonomo e osservando le forme del procedimento disciplinare, una sanzione disciplinare.
Non si evince peraltro da alcuna norma che l’atto professionale, eseguito in assenza del numero minimo di crediti necessari, perda valore od efficacia, posto che chi ha eseguito tale atto è un professionista regolarmente abilitato ed iscritto all’Ordine professionale.
La sospensione o la cancellazione dall’albo - condizioni per cui può essere interdetto l’esercizio della professione (fatti salvi ovviamente i casi di legge o eventuali provvedimenti della Magistratura ordinaria) - possono derivare, infatti, unicamente da decisioni dei Collegi di disciplina, dopo l’istruzione del procedimento disciplinare e la verifica della situazione di fatto e di diritto”.
MINIMO E MASSIMO DELLA SANZIONE. Il Consiglio nazionale degli ingegneri sottolinea che “ogni situazione che potrebbe dar luogo all’apertura di un procedimento disciplinare, compresi i casi di violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale, deve essere esaminata come caso a sé stante e che la sanzione disciplinare può eventualmente variare da un minimo (avvertimento) ad un massimo (sospensione/cancellazione dall’albo), sulla base di quanto disposto dall’art.45 RD n.2537/1925”.
Secondo il Cni, “la sanzione (se il procedimento disciplinare arriva a tale esito) deve evidentemente essere rapportata alla gravità della mancanza commessa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, la recidiva derivante dal ripetersi della violazione al Codice deontologico, che caratterizzano la fattispecie”.