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Formazione dei certificatori energetici, nuove Linee guida nel Lazio

La Regione Lazio ha approvato anche il nuovo standard formativo relativo al corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici

giovedì 24 agosto 2017 - Redazione Build News

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Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 58 - Supplemento n. 2 del 20 luglio 2017 è stata pubblicata la Deliberazione 11 luglio 2017, n. 398 “Revoca della deliberazione di Giunta Regionale n.308 del 7/6/2016. Approvazione delle nuove "Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento" e dello "Standard formativo relativo al corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici", preposti al rilascio dell'Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 e sulla base del Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 che approva le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

La nuova deliberazione – IN ALLEGATO - revoca la deliberazione di Giunta regionale n.308 del 7/6/2016 e approva le nuove “Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento ” e il nuovo “Standard formativo relativo al corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici” preposti al rilascio dell’Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE) come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75, dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 e dal Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015, di cui agli Allegati A e B.

A seguito dell’approvazione della suddetta deliberazione di Giunta regionale n.308/2016, sono stati sollevati quesiti da parte degli Ordini e Collegi Professionali, sull’obbligo di frequentazione del corso di formazione e dell’aggiornamento, a cui è seguita un’attività di confronto con gli stessi. L’aspetto centrale del confronto è stato quello relativo alla specifica competenza del tecnico abilitato nella progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi; tale attività di confronto si è conclusa con un riscontro formale da parte dei soggetti coinvolti.

Gli Ordini Professionali delle Province del Lazio degli Architetti, con nota n.87 del 9 febbraio 2017, specificavano che “l’attività del paesaggista, del pianificatore territoriale, del conservatore dei beni architettonici ed ambientali e del pianificatore junior non è riconducibile alla “progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, come indicato dall’art.2, comma 3 del D.P.R. 75/2013 s.m.i.”, e che fra gli iscritti all’albo professionale, esclusivamente le figure dell’architetto e dell’architetto junior nell’ambito delle loro specifiche competenze posseggono i requisiti dei soggetti certificatori, senza necessità di essere in possesso di attestato di frequenza a specifici corsi di formazione.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con nota del 16 marzo 2017 n.U-nd/1783/2017, comunicava che non sussiste l’obbligo di frequentazione di alcun corso di formazione per tutti gli ingegneri iscritti all’albo nei settori a) e b), sia con laurea triennale sia con laurea magistrale, mentre appare necessario per gli ingegneri iscritti all’albo nel settore c) “dell’informazione” frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento.

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, con nota prot. 2981 del 2 febbraio 2016, ha chiesto la rettifica ed integrazione dell’Allegato B della D.G.R. n.308 del 7/6/2016 alla voce “Requisiti di accesso al corso”- “Diplomi di istruzioni tecnica”, rendendolo conforme ai titoli di studio espressamente indicati all’art. 2 comma 3 del D.P.R. 75/2013, così come segue: “agraria, agroalimentare e agroindustria ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico”.

Pertanto, la Regione Lazio ha ritenuto necessario revocare la D.G.R 308 del 7/6/2016 e procedere all’approvazione, secondo le indicazioni formalmente rappresentate dagli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri e dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, del nuovo Allegato A “Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento” e del nuovo Allegato B “Standard formativo relativo al corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici”.

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