La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha risposto a un quesito dell’Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) in merito alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale, quale quella dell’asfaltista.
La Commissione precisa che il documento di valutazione dei rischi (di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008) redatto dal datore di lavoro a conclusione della valutazione dei rischi, secondo le indicazioni degli articoli 28 e 29 del medesimo decreto, deve contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore.
Da ciò discende che anche l’adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore – da considerarsi parte integrante dell’organizzazione del lavoro e da ricomprendersi tra le misure di prevenzione da programmare – è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
I CONTENUTI E LA DURATA DELLA FORMAZIONE SPECIFICA COSTITUISCONO UN PERCORSO MINIMO CHE IL DATORE DI LAVORO DOVRÀ VALUTARE SE SUFFICIENTE O DA INTEGRARE. Pertanto i contenuti e la durata della formazione specifica, così come indicati nell’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e come ribadito nell’Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012, costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.
Fatto salvo l’obbligo della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione sia prevista da norme specifiche, come, ad esempio, quella di cui al decreto interministeriale del 4 marzo 2013 relativa alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all’interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati.
In ogni caso, qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.