“Dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale n.140 del 2014, che regolamenta la formazione obbligatoria dell’amministratore di condominio sono ancora pochi coloro che, pur svolgendo l’attività, possono dimostrare di aver frequentato almeno un corso di aggiornamento annuale di 15 ore come prevede il decreto e ancor meno sono i condomini a conoscenza di tale obbligo.”
Lo denuncia l'Anaip (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari Professionisti), che ricorda come la formazione “rappresenta la componente principale per definire l’amministratore un professionista adeguatamente preparato per ottemperare alle molteplici incombenze che questa attività comporta. Per questo lo Statuto dell’Associazione dal 1992 prevede l’obbligo all’aggiornamento professionale annuale dei propri iscritti, potendo contare sui formatori del Centro Studi nazionale del quale fanno parte avvocati, commercialisti, tecnici e altre figure professionali, tutti specializzati in materia condominiale. Nei nostri corsi, il Responsabile Scientifico valuta con attenzione i requisiti dei formatori che insegnano, così come il rispetto dell’obbligo della frequenza e che l’attestato venga rilasciato solo al superamento di un esame vero e proprio da tenersi in sede. Con queste modalità si svolgerà ad Ischia, dal 26 al 28 giugno, anche il nostro prossimo corso di aggiornamento professionale a norma del D.M.140/2014 di 15 ore di lezione”.
NECESSARI CONTROLLI. “Al fine di garantire adeguatamente il potenziale corsista e non meno l’utenza condominiale chiediamo che il Ministero della Giustizia controlli la validità dei corsi, affinché venga rispettato quanto previsto dal D.M.140/2014.
Troppo spesso assistiamo al facile rilascio di attestati senza che venga sostenuto neppure l’esame finale previsto dall’articolo 5 del D.M. 140/2014, derubricato, ormai da molti, a banale “colloquio finale” tenuto, in più, anche online.
A questo 'mercantificio' sulla formazione l’ANAIP non ci sta, così come riteniamo che i condomini, nel loro interesse, non dovrebbero scegliere che a gestire il proprio patrimonio immobiliare siano amministratori improvvisati, senza le giuste competenze e i requisiti previsti per legge”.
COSA PREVEDE L’ARTICOLO 5 DEL D.M. 140/2014
Art. 5
Svolgimento e contenuti dell’attivita’ di formazione e di aggiornamento
1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base a quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.
2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.
3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell’amministratore, quali:
a) l’amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell’amministratore;
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticità e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprieta’ edilizia;
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l’esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d’appalto ed il contratto di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l’utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilità.
4. L’inizio di ciascun corso, le modalita’ di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta elettronica che verrà tempestivamente indicato sul sito del Ministero della giustizia.
5. Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.