Il 5 ottobre 2023 è entrata in vigore la norma UNI 10818:2023 dal titolo “Finestre, portefinestre, porte pedonali e chiusure oscuranti - Ruoli, responsabilità nel processo di fornitura in opera”, che sostituisce la UNI 10818:2015.
La norma individua i ruoli e le responsabilità dei diversi operatori che intervengono nel processo di fornitura in opera di serramenti, nelle due tipologie di intervento:
- interventi in presenza di Progettista architettonico e Direttore dei Lavori;
- interventi in assenza di Progettista architettonico e Direttore dei Lavori.
Ambito di applicazione, le esclusioni
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente norma:
- i prodotti con le caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo fumo soggetti alla UNI 11473-1 e alla UNI EN 16034;
- le porte pedonali motorizzate diverse da quelle a battente soggette alla UNI EN 16361;
- le porte industriali, commerciali, da garage ed i cancelli soggetti alla UNI EN 13241;
- i serramenti inseriti in facciate continue di cui alla UNI EN 13830;
- le tende esterne e altri prodotti soggetti alla UNI EN 13561 se non facenti parte del progetto complessivo di posa in opera;
- le cupole monolitiche posti in coperture piane, come definite in UNI EN 1873;
- i lucernari continui posti in coperture piane, come definiti in UNI EN 14963;
- gli interventi di manutenzione su serramenti preesistenti.
La norma e la UNI 11673-1 non considerano il requisito di sicurezza in uso per le porte industriali, commerciali, da garage ed i cancelli.