L’art. 163 del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) recante “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” prevede, al comma 9, con riferimento agli appalti pubblici di forniture e servizi che ove “…..non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio”.
Si tratta di una nuova funzione di supporto alle stazioni appaltanti che si è aggiunta a quella concernente l’elaborazione di prezzi di riferimento di cui l’art. 9, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
In seguito all’entrata in vigore della richiamata disposizione, l’Autorità anticorruzione ha ricevuto numerose istanze per l’emissione di pareri in ordine alla congruità di prezzi pattuiti dalle stazioni appaltanti per acquisti in situazioni di urgenza.
Tuttavia, in alcuni casi, le richieste sono risultate del tutto prive dei necessari presupposti di ammissibilità, ovvero carenti di documentazione, con conseguente aggravio di istruttoria per l’ANAC.
Pertanto, al fine di razionalizzare l’attività degli uffici competenti e di garantire il rispetto del termine di 60 giorni indicato dalla legge per la sua emissione, il presidente Anac Raffaele Cantone, con il Comunicato del 15 febbraio 2017, fornisce indicazioni in merito ai presupposti di ammissibilità delle istanze in oggetto ed alle relative modalità di presentazione.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI PARERE DI CONGRUITÀ. “Ai fini del rilascio del parere di congruità l’ANAC, svolge una verifica formale della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 163, accertando, preliminarmente, che sia stata effettivamente posta in essere una procedura di somma urgenza.
Le stazioni appaltanti, infatti, richiedono il parere di cui all’art. 163 solo nei casi in cui hanno dovuto provvedere all’affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito alcun indugio.
Le situazioni indicate dalla norma sono anche quelle previste dal comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili.
Si tratta di:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
Conseguentemente, l’istanza di parere di congruità dei prezzi deve contenere a pena di inammissibilità:
1) il riferimento alla procedura svolta in applicazione dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione di servizi o forniture;
2) l’indicazione dei motivi o delle cause che hanno determinato lo stato di urgenza a cui la stazione appaltante ha dovuto far fronte senza indugio;
3) l’attestazione della inesistenza per i servizi di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto, al riguardo, le necessarie verifiche”.
ULTERIORI ELEMENTI A CORREDO DELLA ISTANZA. “La richiesta di parere deve, inoltre, contenere tutte le informazioni e gli elementi essenziali relativi all’acquisto effettuato che permettono di procedere alla valutazione di congruità del prezzo.
L'Autorità informa le amministrazioni qualora la comunicazione risulti incompleta. In tal caso, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 163, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione”.
VIGILANZA SUCCESSIVA SULLA LEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE. “Il controllo sulla effettiva sussistenza della ragioni di urgenza rappresentate nei documenti relativi agli acquisti effettuati, potrà essere svolta successivamente dall’ANAC nell’ambito dell’esercizio dell’attività di vigilanza.
Infatti, l’art. 163 comma 10 prevede che “Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative”.
Pertanto, le amministrazioni che fanno ricorso alle procedure d’urgenza di cui all’art. 163 citato, per l’acquisizione sia di lavori che di servizi e forniture, anche qualora non abbiano formulato una richiesta di parere di congruità, trasmettono all’ANAC la relativa documentazione, entro il termine che sarà indicato nel nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici”.